Con una nuova circolare, il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) dà indicazioni alle stazioni appaltanti su come calcolare la soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione dell’appalto con il criterio del prezzo più basso.
Con l’entrata in vigore dello Sblocca cantieri, il codice dei contratti pubblici ha subito numerose modifiche, inclusa quella relativa alle offerte anomale. Su questo punto, infatti, lo Sblocca cantieri è intervenuto sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo delle soglie di anomalia - nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso - con due nuove metodologie:
- Una relativa ai casi in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a quindici;
- L'altra che si applica, invece, quando il numero di offerte è inferiore a quindici.
In entrambi i casi l'obiettivo del Governo è stato duplice. Oltre infatti a quello di identificare eventuali offerte anomale, la modifica normativa ha anche voluto impedire la possibilità, per gli offerenti, di predeterminare i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia.
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Cosa prevede la nuova circolare del MIT?
Nata con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 del MIT si concentra su due punti.
Anzitutto vengono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse.
In secondo luogo, poi, quando il numero delle offerte è inferiore a 15, la circolare esplicita la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
In tal modo il ministero intende assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti da parte di tutte le stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
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> Consulta la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019
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