Decreto rinnovabili - testo inviato a Bruxelles, cosa cambia

|Novità|24 gennaio 2019

Decreto rinnovabiliInviata alla Commissione europea la bozza del decreto rinnovabili, ultimo step prima dell’approvazione formale. Ecco le novità del provvedimento. Primo bando il 31 gennaio.

Decreto rinnovabili - le Regioni bocciano gli incentivi

Dopo aver passato, non proprio con risultati positivi, lo scrutinio di ARERA e delle Regioni, il decreto rinnovabili approda sui tavoli della Commissione europea, con qualche novità.

Il nuovo decreto “recepisce il parere del Ministero dell’ambiente e la nuova formulazione non consentirà l’accesso ai nuovi incentivi per tutti gli impianti che non rispetteranno la tipologia costruttiva a impatto zero sui corpi idrici, così come è indicata nel nuovo testo”, sottolinea il deputato M5S Federico D'Incà dando notizia sui social dell’invio del testo a Bruxelles.

Malgrado le critiche avanzate dalle Regioni, che a dicembre hanno bocciato il testo, il decreto inviato alla Commissione non risolve il nodo geotermia e idroelettrico.

Il provvedimento, infatti, non prevede agevolazioni per l'energia geotermica, rimandate a un successivo decreto, il cosiddetto Fer 2.

Quanto alle penalizzazioni per il settore idroelettrico, e in particolare il mini-idroelettrico, restano inalterati i requisiti per ammettere agli incentivi solo gli impianti che consentano una produzione senza prelievi aggiuntivi dai corpi idrici.

Primo bando il 31 gennaio

Per rispettare i termini indicati nel decreto, che prevedono la pubblicazione del primo bando a fine gennaio, si preannuncia una corsa contro il tempo.

I bandi successivi (non più sette, come nella precedente versione del testo, ma otto) verranno pubblicati a maggio e settembre di quest’anno, e ancora il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre 2020, e per chiudere il 31 gennaio e il 31 maggio 2021.

Chi può partecipare

Invariati i requisiti degli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza. Nello specifico, deve trattarsi di impianti:

  • di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

Gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW accedono agli incentivi tramite registro, mentre quelli di potenza superiore tramite procedure competitive di aste al ribasso per la definizione del livello di incentivazione, nei limiti di contingenti di potenza.

Resta la suddivisione dei bandi in 3 gruppi:

  • il primo (gruppo A) dedicato a fotovoltaico ed eolico;
  • il secondo (gruppo B) a impianti idroelettrici, geotermoelettrici, impianti a gas residuati dei processi di depurazione ed impianti alimentati da gas di discarica;
  • il terzo (gruppo C) rivolto a impianti eolici, idroelettrici e geotermoelettrici oggetto di rifacimento totale o parziale.

Gli “aggregati costituiti da più impianti” appartenenti allo stesso gruppo possono partecipare sia alle procedure per l’iscrizione ai registri che alle aste.

Nel primo caso gli aggregati devono avere una potenza unitaria superiore a 20 KW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1MW; nel caso, invece, della partecipazione alle procedure d’asta, gli aggregati devono avere una potenza unitaria non inferiore a 20 KW e non superiore a 500 KW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

Iscrizione al registro e procedure d’asta: cambiano i contingenti

Tra le modifiche apportate al decreto, in linea con la richiesta avanzata dalle Regioni di tenere in maggiore considerazione i rifacimenti, si prevedono contingenti più alti, sia per i registri che per le aste.

Per l’iscrizione al registro, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a:

  • Primo bando (data di apertura: 31 gennaio 2019): 45 MW per il gruppo A, 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
  • Secondo bando (data di apertura: 31 maggio 2019): 45 MW per il gruppo A, 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
  • Terzo bando (data di apertura: 30 settembre 2019): 100 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
  • Quarto bando (data di apertura: 31 gennaio 2020): 100 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 10 MW per il gruppo C;
  • Quinto bando (data di apertura: 31 maggio 2020): 120 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 20 MW per il gruppo C;
  • Sesto bando (data di apertura: 31 agosto 2020): 120 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 20 MW per il gruppo C;
  • Settimo bando (data di apertura: 31 gennaio 2021): 120 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 20 MW per il gruppo C;
  • Ottavo bando (data di apertura: 31 gennaio 2021): 120 MW per il gruppo A, , 100 MW per il gruppo A-2, 10 MW per il gruppo B, 20 MW per il gruppo C.

Per quanto riguarda invece le procedure d’asta, la potenza messa a disposizione in ogni bando è pari a:

  • Primo bando (data di apertura: 31 gennaio 2019): 500 MW per il gruppo A, 10 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C;
  • Secondo bando (data di apertura: 31 maggio 2019): 500 MW per il gruppo A, 10 MW per il gruppo B, 70 MW per il gruppo C;
  • Terzo bando (data di apertura: 30 settembre 2019): 700 MW per il gruppo A, 10 MW per il gruppo B, 60 MW per il gruppo C;
  • Quarto bando (data di apertura: 31 gennaio 2020): 700 MW per il gruppo A, 10 MW per il gruppo B, 60 MW per il gruppo C;
  • Quinto bando (data di apertura: 31 maggio 2020): 700 MW per il gruppo A, 10 MW per il gruppo B, 80 MW per il gruppo C;
  • Sesto bando (data di apertura: 31 agosto 2020): 800 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 100 MW per il gruppo C;
  • Settimo bando (data di apertura: 31 gennaio 2021): 800 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 100 MW per il gruppo C;
  • Ottavo bando (data di apertura: 31 gennaio 2021): 800 MW per il gruppo A, 20 MW per il gruppo B, 100 MW per il gruppo C.

Novità per i PPA

Una novità importante del decreto riguarda i contratti di lungo termine (PPA). Una volta entrato in vigore, verrà realizzata una piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili.

Fino alla piena operatività di questo strumento, il GSE rende disponibile sul proprio sito le caratteristiche dei progetti promuovendo l’incontro con le parti potenzialmente interessate alla stipula dei contratti.

ARERA non ha più il compito di elaborare gli schemi di contratto: l’Authority dovrà invece stabilire le modalità con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della piattaforma e, quando necessario, adoperarsi per rimuovere eventuali barriere regolatorie.

Maggiore attenzione all’autoconsumo

Se non sono state accolte le richieste della Conferenza unificata su geotermia e mini-idroelettrico, lo sono state invece quelle avanzate, sempre dalle Regioni, sui piccoli impianti in autoconsumo.

Per le installazioni di potenza fino a 100 kW su edifici, il testo prevede infatti che sulla quota di produzione netta consumata in sito sia attribuito un premio pari a 10 euro il MWh, cumulabile con quello fornito al fotovoltaico del gruppo A-2 (ossia 12 euro/MWh) erogato su tutta l’energia prodotta.

Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento è ridotta del 20%.

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