Via libera al disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe 2020. Tra le novità la proroga del termine per chiedere l’avviamento dei lavoratori disabili.
L'articolo 11-ter, in particolare, introduce una proroga al 31 maggio 2020 del termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di lavoratori disabili cui sono tenuti.
La proroga è valida per coloro che, a seguito della modifica dei tassi medi di tariffa INAIL interventuta nel 2019, hanno subìto una variazione del numero di addetti impegnati in lavorazioni ad alta gravosità, che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille.
INAIL: contributi lavoratori disabili
A partire dal primo gennaio 2019 per tutte le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti è entrato in vigore l’obbligo di assumere un lavoratore disabile incluso nelle liste delle categorie protette, a prescindere dalle nuove assunzioni. Nel caso in cui l’assunzione ai sensi della nuova normativa riguardi un disabile da lavoro, l’INAIL può intervenire con contributi a sostegno dell’adozione degli accomodamenti necessari a garantirgli la parità di diritti con gli altri lavoratori.
In particolare, l’Istituto rimborsa ai datori di lavoro interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e per la formazione personalizzata.
Le modalità operative per attivare gli interventi sono contenute nelle circolari INAIL n. 51/2016 e n. 30/2017, che definiscono il procedimento per l’attivazione del progetto di reinserimento personalizzato, con la partecipazione attiva del datore di lavoro e del lavoratore disabile.
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Tre tipologie di incentivi
Le tre tipologie di intervento previste riguardano:
- interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro;
- interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro che comprendono gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro;
- interventi di formazione che comprendono sia gli interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi ai predetti adeguamenti, sia quelli di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione.
Agevolazioni fino a 150 mila euro
I limiti massimi complessivi di spesa rimborsabili dall’Inail, comprensivi di ogni onere e imposta, sono differenziati per tipologia di interventi e pari a:
- 95.000 euro per tutti gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- 40.000 euro per tutti gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- 15.000 euro per tutti gli interventi di formazione.
Entro il limite massimo fissato per ogni tipo di intervento, l’Inail rimborsa al datore di lavoro il 100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e il 60% del costo totale degli interventi di formazione.
L’Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.
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