Manovrina – novita' per Aiuto alla Crescita Economica - ACE

|Novità|16 giugno 2017

Aiuto Crescita Economica ACE - Photo credit: tallkev via Foter.com / CC BYLa manovrina approvata dal Senato allenta la stretta sull'Aiuto alla Crescita Economica - ACE.

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Via libera definitivo del Senato alla cosiddetta Manovrina, il disegno di legge di conversione del decreto n. 50/2017 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Palazzo Madama conferma le significative modifiche apportate al testo originario del decreto nel primo esame presso la Camera dei Deputati, che hanno interessato anche le disposizioni di natura tributaria. Fra queste, quelle relative all'Aiuto alla Crescita Economica - ACE.

Aiuto alla Crescita Economica - ACE

L'obiettivo dell'Aiuto alla Crescita Economica, introdotto dalla legge n. 214/2011, è incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In particolare, l’accesso all'ACE permette di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle PMI mediante capitale proprio.

Possono fruire dell'incentivo fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Sono invece escluse dall’agevolazione le società sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, anche se in questo ultimo caso il beneficio è escluso solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammesso in caso di risanamento dell'impresa.

La Manovrina allenta la stretta sull'ACE

Durante l’iter di conversione del decreto-legge sono state riscritte le norme in materia di Aiuto alla Crescita Economica, in primo luogo sopprimendo le disposizioni che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (“criterio incrementale su base mobile”).

Inoltre, è stata approvata una riduzione delle aliquote ACE: a partire dall’ottavo periodo d’imposta di vigenza della disciplina ACE (vale a dire dal 2018 in poi), l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (anziché al 2,7%).

In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3%; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4%, 4,5%, 4,75% e all'1,6%.

Modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, che scende dal 2,3% all’1,6%.

Conversione in legge del decreto-legge n. 50-2017 in materia finanziaria

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