L’eccedenza dell’agevolazione prevista dall'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), l’incentivo alla capitalizzazione delle imprese introdotto dalla legge n. 214/2011, può essere utilizzata come credito d’imposta, non solo ai fini Ires, ma anche ai fini Irap. E' uno dei chiarimenti forniti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 3 giugno 2015.
Aiuto alla Crescita Economica - ACE
L'obiettivo dell'Aiuto alla Crescita Economica, introdotto dalla legge n. 214/2011, è incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi. In particolare, l’accesso all'ACE permette di dedurre dal reddito imponibile i capitali che vengono utilizzati per incrementare il patrimonio delle imprese, con lo scopo di favorire il finanziamento delle PMI mediante capitale proprio.
Possono fruire dell'incentivo fiscale anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Sono invece escluse dall’agevolazione le società sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, anche se in questo ultimo caso il beneficio è escluso solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammesso in caso di risanamento dell'impresa.