Nelle risposte n. 86-2018 e n. 87-2018 i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui criteri di ammissibilità all'ACE, l'Aiuto alla crescita economica previsto dalla legge n. 214 del 2011.
> MEF – decreto attuativo Aiuto alla Crescita Economica - ACE
Rispondendo a due istanze di interpello l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di quantificazione del beneficio ACE per una stabile organizzazione derivante da un'operazione di fusione e ha spiegato che non sono ammissibili all'agevolazione gli aumenti di capitale proprio determinati dall’emissione di strumenti finanziari partecipativi assimilabili a un conferimento con obbligo di restituzione.
Come funziona l'ACE
L'Aiuto alla Crescita Economica ha l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle PMI mediante una riduzione della tassazione commisurata al nuovo capitale conferito nell’impresa. Nello specifico, l'ACE permette di dedurre dal reddito imponibile il rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011.
Possono fruire dell'incentivo anche le società estere che hanno trasferito la propria residenza in Italia, a partire dal periodo d’imposta in cui assumono la qualifica di soggetto residente. Sono invece escluse dall’agevolazione le società sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, anche se in questo ultimo caso il beneficio è escluso solo quando la procedura non è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività, mentre è ammesso in caso di risanamento dell'impresa.
La Manovrina ha rivisto le norme in materia di Aiuto alla Crescita Economica, sopprimendo le disposizioni che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (“criterio incrementale su base mobile”).
Inoltre, è stata approvata una riduzione delle aliquote ACE: a partire dall’ottavo periodo d’imposta di vigenza della disciplina ACE (vale a dire dal 2018 in poi), l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5% (anziché al 2,7%).