Tutti gli investimenti e le riforme inclusi nei Piani nazionale di ripresa e resilienza non devono danneggiare l’ambiente. In termini tecnici si chiama DNSH, Do No Significant Harm, ed è indispensabile per accedere ai fondi europei. Ecco le informazioni sull'applicazione del DNSH, contenute in una guida operativa e negli orientamenti tecnici pubblicati l'11 ottobre nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Nessuna misura inserita in un Piano per la ripresa e la resilienza deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e la valutazione dei PNRR deve garantire che ogni singola misura (quindi ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel Piano sia conforme al principio DNSH, "do no significant harm".
Per capire bene cosa significhi rispettare il DNSH occorre fare riferimento a un caposaldo della legislazione europea, vale a dire la tassonomia, che rappresenta il riferimento per indicare se un progetto arreca o meno un danno significativo all’ambiente. Si tratta del regolamento UE 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione (la tassonomia, appunto) delle attività economiche ecosostenibili.