Alle battute conclusive il decreto sui nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche non fotovoltaiche
Dopo una prima bozza di decreto messa a punto dal Ministero dello Sviluppo economico, poi modificata, il nuovo testo passa all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni.
Stando al contatore GSE del “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” riconosciuti agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici, siamo agli sgoccioli: con 5,747 miliardi di euro (dato aggiornato al 31 maggio 2015), si avvicina il raggiungimento del tetto dei 5,8 miliardi di euro, stabilito con il precedente decreto del 6 luglio 2012 (in attuazione dell’art. 24 del del d.lgs. 28/2011).
Il Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha annunciato novità in tal senso a fine maggio, nel corso di un'audizione in Senato: intenzione del dicastero è emanare un nuovo decreto per incentivare le rinnovabili diverse dal fotovoltaico, valido fino alla fine del 2016. Quindi, dovranno essere definite nuove regole fino al 2020.
Dopo una prima bozza di decreto, criticata dalle associazioni del settore, il Mise ha messo a punto un nuovo testo, inviato ai ministeri dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e ora all'esame della Conferenza Unificata Stato-Regioni.
Cosa prevede la nuova bozza di decreto
Resta il tetto di 5,8 miliardi di euro stabilito nel decreto del 2012, ma vengono aggiornate le modalità di calcolo.
Possono accedere ai meccanismi di incentivazione, previa iscrizione negli appositi registri:
- gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia;
- gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.