Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza del tedesco seconda lingua e delle lingue straniere per il gruppo linguistico italiano - Legge provinciale n. 18/1988 e legge provinciale n. 5/1987 (Dgp n. 960 del 05.11.2024, Bur n. 46 del 14.11.2024). Obiettivo I criteri, emanati ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, definiscono le modalità di concessione e liquidazione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza del tedesco seconda lingua nonché delle lingue straniere, ai sensi delle leggi provinciali 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, e 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche. Beneficiari I vantaggi economici possono essere concessi a enti, fondazioni, associazioni, incluse le associazioni temporanee di scopo (ATS) di cui all’articolo 34, cooperative e comitati, anche temporanei di scopo, di seguito denominati cumulativamente organizzazioni, che: a) non perseguono scopo di lucro; b) operano sul territorio provinciale; c) per statuto sono impegnate in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua o delle lingue straniere. I contributi per iniziative specifiche e i relativi contributi integrativi possono essere concessi anche alle organizzazioni che per statuto sono impegnate in attività culturali o giovanili. Interventi...
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