Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano - Legge provinciale n. 13/1983 e legge provinciale n. 9/2015. (Criteri - Dgp n. 961 del 05.11.2024, Bur n. 46 del 14.11.2024). Obiettivo I criteri, emanati ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, definiscono le modalità di concessione e di liquidazione di vantaggi economici per la promozione del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano nella provincia di Bolzano, ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, e ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, per le attività culturali. Beneficiari I vantaggi economici di cui all’articolo 5, comma 1, possono essere concessi ai seguenti soggetti: associazioni, fondazioni, cooperative iscritte nell’apposito registro provinciale e altre organizzazioni private senza scopo di lucro che abbiano la sede o una struttura organizzativa e svolgano un’attività continuativa con e per i giovani sul territorio provinciale e il cui statuto preveda, tra le finalità principali, il perseguimento degli obiettivi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche. I soggetti richiedenti possono anche essere costituiti in associazioni temporanee di scopo...
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