Con decreto del 21 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 22 febbraio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato le norme di attuazione del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamità naturali, previsto dalla legge 225/1992. Le garanzie saranno concesse agli istituti di credito richiedenti fino all'80% dell'ammontare di ciascun finanziamento e l'importo garantito non potrà comunque essere superiore a 200mila euro per ciascun soggetto beneficiario.
A individuare le aree di intervento del Fondo, l'ammontare delle risorse e la percentuale massima di copertura della garanzia sarà, di volta in volta, un'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'Economia. L'amministrazione del Fondo di Garanzia, invece, potrà essere affidata dal Ministero a soggetti gestori.
All'agevolazione saranno ammessi i finanziamenti di durata compresa tra 3 e 15 anni, concessi alle imprese per il ripristino di scorte o per la sostituzione, ricostruzione o riparazione dei beni utilizzati per l'attività di impresa danneggiati da eventi naturali.
La gara