Promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. È l'obiettivo del regime di aiuto istituito con decreto ministeriale del 4 dicembre 2014.
Il nuovo regime agevolativo, istituito con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 gennaio 2015, intende sostenere la creazione e il rafforzamento di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata.
Nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, gli incentivi sono concessi anche per sostenere lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
Beneficiari
A beneficiare dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal decreto sono le società cooperative:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:
- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
- qualificabili come "imprese in difficoltà";
- operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli, nel settore carboniero;
- infine, qualora l'aiuto sia diretto al finanziamento di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
Nel caso di società non residenti nel territorio italiano, la società cooperativa deve comunque avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia. In ogni caso, gli investimenti devono essere realizzati sul territorio nazionale.
Caratteristiche delle agevolazioni
I finanziamenti a tasso agevolato, che possono essere richiesti dalle società cooperative alle società finanziarie autorizzate, hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni. Il rimborso avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, che scadono il 31 maggio e il 31 novembre di ogni anno.
I finanziamenti sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. In ogni caso, il tasso agevolato non potrà essere inferiore allo 0,8%.
Le agevolazioni possono coprire fino al 100% dell'importo del programma di investimento finanziato. Tale importo non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria degli aiuti e, in ogni caso, non può superare 1 milione di euro.
I termini per la presentazione delle richieste di accesso ai finanziamenti saranno definiti con successivo provvedimento.
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Decreto Ministero dello Sviluppo economico 4 dicembre 2014 - Gazzetta ufficiale del 3 gennaio 2015
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