Come funziona la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza

|Novità|23 luglio 2021

Recovery plan, la squadra del premier DraghiGestione su più livelli e regia a Palazzo Chigi: la governance del PNRR fa perno sulla cabina presieduta dal premier. Il meccanismo, che si applicherà anche al Fondo Complementare, sarà comunque a geometrie variabili, coinvolgendo di volta in volta ministri e sottosegretari competenti per materia, oltre agli enti locali.

Decreto Recovery: governance del PNRR e semplificazioni

Il decreto governance disegna una gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza su tre livelli, che assegnano le responsabilità di indirizzo a Palazzo Chigi, quelle di controllo e rendicontazione alla Ragioneria generale e il compito di realizzare gli interventi a ministeri, Regioni ed enti locali.

La cabina di regia del Recovery Plan

Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cabina di regia è presieduta da Draghi - vero perno dell'intera governance del PNRR - ma prevede geometrie variabili, con la partecipazione di ministri e sottosegretari competenti in base alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. 

Partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni o il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.

A questi si aggiunge il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiedere su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.

Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Cosa fa la cabina di regia? 

Esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. La Cabina di regia trasmette inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai due Comitati interministeriali - per la transizione digitale e per la transizione ecologica - istituiti e disciplinati dal decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, rispettivamente all'art. 8 e all'art. 4 -  i quali svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato.

Alla cabina di regia è affiancata una segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026.

Presso la Presidenza viene anche istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano.

È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile. 

La grande novità introdotta nel passaggio parlamentare al decreto governance sta nell'aggiungere al tavolo permanente anche Roma Capitale.

Il Tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.

Al MEF l'attuazione e il monitoraggio

Il controllo tecnico e la rendicontazione saranno affidate al Servizio centrale per il PNRR, una struttura del MEF che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano. 

Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR. Presso la Ragioneria dello Stato è inoltre istituito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.

Nell'ambito di un protocollo d'intesa nazionale tra il governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR prevede periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento. 

Chi si occuperà della realizzazione operativa dei progetti?

Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali, sulla base delle competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.

Per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, le amministrazioni interessate mediante apposite convenzioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house.

Per rendere più efficienti le stazioni appaltanti e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, Consip mette a disposizione delle PA specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico, oltre a realizzare un programma di informazione, formazione e tutoraggio.

I poteri sostitutivi di Palazzo Chigi per non bloccare i progetti

Per blindare l'attuazione del piano ed evitare che gli impegni assunti con Bruxelles non vengano rispettati, al premier spettano poteri sostitutivi.

Il mancato rispetto degli impegni da parte delle PA centrali e locali, i ritardi nell’attuazione dei progetti o la mancata adozione dei provvedimenti necessari, faranno scattare un conto alla rovescia di 30 giorni entro i quali superare il problema. In caso di inerzia perdurante, il CdM individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione dei progetti.

In caso di diniego, dissenso, opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica - se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni - propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all’esame del CdM. 

Se il dissenso, il diniego o l’opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza.

Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.

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