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UE proroga Quadro temporaneo aiuti di Stato fino a giugno 2022

|Novità
18 novembre 2021

Margrethe Vestager - European Union, 2021 - Source: EC - Audiovisual Service - Photographer: Claudio CentonzeLa Commissione europea, che il 1° ottobre aveva proposto ai 27 la proroga del Temporary Framework, ha adottato il prolungamento del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato al 30 giugno 2022.

Recovery Plan: come funziona il controllo sugli aiuti di Stato

Al fine di accelerare ulteriormente la ripresa economica, Bruxelles ha stabilito una proroga di sei mesi del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato, la cui scadenza era prevista per il 31 dicembre 2021.

Come ha spiegato la vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, Margrethe Vestager, "la proroga limitata offre la possibilità di un'eliminazione graduale, progressiva e coordinata delle misure legate alla crisi, evitando improvvisi e bruschi deterioramenti. D'altro canto continueremo a monitorare attentamente l'aumento delle infezioni di Covid-19 e altri rischi per la ripresa economica".

Parallelamente alla decisione di estendere la validità del Temporary Framework, la Commissione ha deciso di introdurre una serie di adeguamenti mirati, tra cui due nuove misure per creare incentivi diretti per investimenti privati e misure di sostegno alla solvibilità orientati al futuro.

Proroga Temporary framework Aiuti di stato

Quadro temporaneo aiuti di Stato fino a giugno 2022

Tenendo conto della ripresa economica osservata, l'Esecutivo europeo ha definito un rinvio limitato delle misure esistenti nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato fino al 30 giugno 2022.

Bruxelles, inoltre, ha esteso l'ambito di applicazione del Temporary Framework per sostenere e accelerare la ripartenza economica nel rispetto di una concorrenza effettiva, consentendo agli Stati membri di concedere per un periodo limitato:

  • misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, per aiutare gli Stati membri a colmare il deficit di investimenti dovuto alla crisi. Le misure includono elementi di salvaguardia per evitare distorsioni indebite della concorrenza, ad esempio devono interessare un ampio gruppo di beneficiari ed essere di dimensioni limitate;
  • misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi e investimenti privati a favore delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese a media capitalizzazione, che in genere dipendono dai prestiti bancari per i finanziamenti e potrebbero risultare ancora più indebitate dopo la crisi. Le misure offrono a queste imprese l'accesso al finanziamento del capitale attraverso intermediari privati, che hanno spesso difficoltà ad attirare individualmente.

I Paesi membri dell'UE potranno accedere al primo strumento fino al 31 dicembre 2022, mentre il secondo sarà a disposizione degli stessi fino al 31 dicembre 2023.

Tra le altre modifiche adottate, la Commissione europea ha: 

  • prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili - ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili - concessi in applicazione del Quadro di temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette;
  • adeguato gli importi massimi di alcuni tipi di aiuto in maniera proporzionale rispetto alla proroga della durata; 
  • fornito chiarimenti sul ricorso alle norme eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione; 
  • prorogato per altri tre mesi - dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 - l'elenco modificato dei paesi con rischi non assicurabili sul mercato, nel contesto dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine.

Quadro temporaneo aiuti di Stato esteso a dicembre 2021

Lo scorso gennaio il Temporary framework è stato prorogato al 31 dicembre 2021. L'obiettivo del rinvio era permettere agli Stati membri di sostenere le imprese nel contesto dell'attuale crisi determinata dalla diffusione del Covid-19, soprattutto laddove la capacità di sfruttare il Quadro temporaneo non si fosse pienamente dispiegata, tutelando al contempo le condizioni di parità nel mercato interno.

"Poiché la pandemia di Covid-19 si protrae più a lungo di quanto speravamo, dobbiamo continuare a far sì che gli Stati membri possano fornire alle imprese il sostegno necessario per assisterle a superare l'emergenza", aveva detto Vestager, precisando che sarebbero stati anche aumentati i tetti degli aiuti in certi casi. 

Tenuto conto della persistente incertezza economica e delle stringenti misure nazionali volte a limitare la diffusione del virus, Bruxelles, insieme alla proroga del regime, ha deciso di aumentare i massimali per gli importi limitati di aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo. 

I nuovi massimali sono pari a:

  • 225mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100mila),
  • 270mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (precedentemente 120mila),
  • 1,8 milioni per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800mila euro).

Come in passato, questi aiuti possono essere combinati con aiuti "de minimis" fino a 200mila euro per impresa - fino a 30mila per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25mila per impresa operante nel settore agricolo - nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis".

Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza si parlava di 3 milioni).

Inoltre, il terzo punto stabilito da Bruxelles consisteva nel consentire agli Stati membri di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi - inclusi i prestiti - in sovvenzioni dirette, anche in una fase successiva: l'obiettivo era spingere gli Stati a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.

Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, la Commissione ha previsto una proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato", ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

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La prima proroga del Temporary framework a giugno 2021

Lo scorso 13 ottobre Bruxelles aveva ufficialmente approvato un prima proroga del Temporary framework per sei mesi, fino al 30 giugno 2021, e l'estensione della parte finalizzata a consentire misure di ricapitalizzazione per ulteriori tre mesi, fino al 30 settembre 2021. 

Oltre alla proroga del regime degli aiuti di Stato, Bruxelles aveva previsto l'ampliamento dell'ambito di applicazione del Quadro temporaneo, per consentire agli Stati membri di contribuire anche ai costi fissi non coperti dalle entrate delle imprese. La misura consente agli Stati membri di sostenere le imprese che subiscono un calo del fatturato durante il periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 a causa della pandemia di coronavirus. Il sostegno contribuirà a coprire una parte dei costi fissi dei beneficiari che non sono coperti dalle loro entrate, fino a un importo massimo di 3 milioni di euro per impresa.

La decisione di sostenere queste aziende, contribuendo temporaneamente a coprire una parte dei loro costi, mira a prevenire il deterioramento del loro capitale, mantenere la loro attività commerciale e fornire loro una solida piattaforma per la ripresa.

C'è poi un terzo punto nella stategia della Commissione, dedicato all'adeguamento delle condizioni relative alle misure di ricapitalizzazione, in particolare per quanto riguarda l'uscita dello Stato dalle imprese in cui questo era un azionista esistente prima della ricapitalizzazione. Questa misura consente allo Stato di uscire dal capitale di tali imprese mediante una valutazione indipendente, ripristinando nel contempo la sua precedente partecipazione azionaria e mantenendo le misure di salvaguardia atte a preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico. 

Infine, in considerazione della persistente mancanza generale di capacità private sufficienti per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso paesi che figurano nell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, è prevista una proroga fino al 30 giugno 2021 dell'esclusione temporanea di tutti i paesi dall'elenco, ai sensi della comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

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