Novità per le aziende terremotate all'interno del dl Rilancio. Durante la conversione in legge del decreto, infatti, il Parlamento ha esteso anche alle imprese colpite dai terremoti del 2012 e del 2016, la moratoria su mutui e finanziamenti concessi per pagare tasse e tributi, prevista dal Cura Italia per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19.
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Grazie ad un nuovo articolo del dl Rilancio introdotto alla Camera durante l’iter di conversione in legge del decreto e confermato ieri dal Senato, le misure agevolative per le micro, piccole e medie imprese previste dal Cura Italia, sono state estese anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.
Moratoria sui mutui anche per le imprese terremotate
Le misure agevolative di cui adesso - grazie al Parlamento - beneficiano anche le imprese terremotate sono, nello specifico, quelle previste dall’articolo 56 del dl Cura Italia che prevede una moratoria su mutui e prestiti fino al 30 settembre.
I parlamentari, infatti, hanno deciso di estendere questa misura anche a:
- Finanziamenti concessi dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito e assistiti dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, concedibili ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del maggio 2012, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
- Finanziamenti garantiti dallo Stato a favore delle imprese industriali, commerciali, agricole e dei lavoratori autonomi, che hanno subito un danno economico alle loro attività per il sisma del 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013;
- Finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi, contributi e premi da effettuare entro il termine del 20 dicembre, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
- Finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti dei soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale (30 novembre 2012) e dei soggetti che lo hanno già utilmente rispettato;
- Finanziamenti concessi dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito e assistiti dalla garanzia dello Stato da erogare ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti di attività agricole per il pagamento dei tributi sospesi a seguito degli eventi sismici del 2016 nonché per i tributi dovuti per gli anni 2017 e 2018.
La norma, però, prevede che gli oneri per interessi ed eventuali oneri accessori restino comunque a carico dell'impresa richiedente.
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