Reddito cittadinanza e Quota 100 - cosa prevede la Legge 26-2019

|Novità|01 aprile 2019

Reddito cittadinanzaPubblicata in Gazzetta ufficiale la legge n. 26 del 28 marzo 2019 che stabilisce disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Legge Bilancio 2019 - ok della Camera al Reddito di cittadinanza 

La legge definisce i criteri per accedere al Reddito di cittadinanza (Rdc), la misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, e per il trattamento di pensione anticipata, la cosiddetta Quota 100.

Legge Bilancio 2019 - INPS, chiarimenti su Reddito di cittadinanza

Cos'è il Reddito di cittadinanza

Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di una serie di requisiti:

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

Requisiti reddituali e patrimoniali

  • avere un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro  nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
  • avere un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all’estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
  • avere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; questi massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
  • avere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

Beni durevoli

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone di due elementi:

  • una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; per la Pensione di cittadinanza questa soglia è incrementata a 7.560 euro
  • una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. Per la Pensione di cittadinanza questo massimale il massimale è pari ad euro 1.800 annui.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale.

L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.

Sono tenuti a tale obbligo i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studio, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

I canali ufficiali per la presentazione delle domande sono tre: gli uffici postali, i CAF convenzionati e il sito web dedicato al Reddito di cittadinanza. Le richieste del Rdc presentate prima della data di entrata in vigore della normativa (30 marzo 2019) sono fatte salve. 

Quota 100, trattamento di pensione anticipata

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335-1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita pensione Quota 100.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data. La pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180-1997, nei confronti delle lavoratrici (Opzione donna) che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

> Testo del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019)

> Legge n. 26 del 28 marzo 2019, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (GU Serie Generale n.75 del 29-03-2019)