Reddito di cittadinanza - Inps, online i modelli per fare domanda

|Novità|28 febbraio 2019

Reddito cittadinanzaMentre l'Inps pubblica i modelli per richiedere il reddito di cittadinanza, il Senato approva il disegno di legge che definisce le disposizioni relative alla misura e alla pensione anticipata Quota 100. Il testo passa ora alla Camera. 

Legge Bilancio 2019 - via a sito e card per Reddito di cittadinanza 

Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 1018 ‘Conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’.

L’Aula si è espressa a favore dell'atto normativo con 149 voti favorevoli, 110 contrari e 4 astensioni.  

Legge Bilancio 2019 - il testo del decreto su reddito cittadinanza e Quota 100

Le caratteristiche del Reddito di cittadinanza

Istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cit­tadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più com­ponenti di età pari o superiore a 67 anni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza.

Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativa­mente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la du­rata dell’erogazione del beneficio, di una serie di requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e sog­giorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

  • 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

  • 1) un valore dell’Indicatore della situazione economica equiva­lente (ISEE) inferiore a 9.360 euro;
  • 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30.000 euro;
  • 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente in­crementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità, come defi­nita a fini ISEE, presente nel nucleo;
  • 4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La predetta soglia è incrementata ad 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

  • 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestata­rio a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vi­gente;
  • 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque ti­tolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone di due elementi:

  • a) una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equiva­lenza;
  • b) una componente ad integrazione del reddito dei nuclei fami­liari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui alla lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre la soglia prevista dalla lettera b) è ridotta a 1.800 euro annui. 

L'integrazione del reddito per l'abitazione è riconosciuta, fino ad un massimo di 1.800 euro annui, anche ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inse­rimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi.

Per l’erogazione del beneficio economico sono autorizzati limiti di spesa nella mi­sura di 5 miliardi e 894 milioni di euro nel 2019, di 7 miliardi e 131 milioni di euro nel 2020, di 7 miliardi e 355 milioni di euro nel 2021 e di 7 miliardi e 210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previ­sione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato Fondo per il reddito di cittadinanza.

A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.

I modelli dell'Inps

Sul sito web dell'Inps è disponibile il modello per la richiesta del Rdc e della pensione di cittadinanza

Il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:

  • presso Poste Italiane;
  • in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF).

Pubblicati anche il modello RdC/PdC Ridotto per comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su ISEE, e il modello RdC/PdC Esteso, con il quale i beneficiari dovranno comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura.

Cosa prevede la pensione anticipata Quota 100

In base al decreto approvato al Senato, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assi­curazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata di cui all’ar­ticolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 8 agosto 1995, possono conse­guire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età ana­grafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il diritto conseguito en­tro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente, ferme restando le disposizioni per l'accesso alla pensione anticipata quota 100.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle pre­dette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coin­cidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps, in base alle disposi­zioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipen­dente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che ma­turano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che ma­turano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti con­seguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, se­condo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n. 180 del 30 aprile 1997, nei confronti delle lavoratrici (opzione donna) che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o su­periore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

> Disegno di legge n. 1018 ‘Conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni’