In Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo per l'innovazione sociale istituito dalla legge di Bilancio 2018.
Operativo il Fondo per l'innovazione sociale istituito dalla Manovra 2018. Il Dpcm con le modalità di funzionamento dello strumento è stato appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Il Fondo innovazione sociale
La legge di Bilancio 2018 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per l’innovazione sociale, con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro per il triennio 2018-2020.
I criteri di accesso al Fondo sono stati definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Il Fondo è diretto a favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei attraverso la realizzazione di studi di fattibilità e lo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.
Gli interventi sono finanziati nell’ambito di un Programma triennale per l’innovazione sociale di carattere sperimentale, finanziato con 5 milioni di euro per l’anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per l’anno 2020. L’obiettivo del Programma è il rafforzamento della capacità delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato.
Le proposte di progetti sperimentali possono fare riferimento a tre aree di intervento:
- a) inclusione sociale;
- b) animazione culturale;
- c) lotta alla dispersione scolastica.
Gli interventi finanziabili sono:
- Intervento I - studio di fattibilità e pianificazione esecutiva. Il Fondo finanzia la realizzazione di uno studio di fattibilità comprensivo di un piano esecutivo. Lo studio di fattibilità deve contenere un’analisi accurata del bisogno sociale su cui si intende intervenire, una comparazione su scala nazionale e internazionale delle migliori esperienze per generare risposte di innovazione sociale al bisogno individuato, gli indicatori attraverso cui misurare e valutare i risultati conseguibili e un modello di misurazione e valutazione dell’impatto sociale,
- Intervento II - sperimentazione. Il Fondo finanzia una sperimentazione che applichi quanto previsto dallo studio di fattibilità in partenariato con i soggetti privati e/o pubblici individuati nel medesimo studio. La sperimentazione viene realizzata attraverso una verifica empirica finalizzata a testare il modello di intervento e a dimostrare l’efficacia, in termini di risultati e impatto sociale, la sostenibilità e la replicabilità della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio di fattibilità,
- Intervento III - sistematizzazione. Il Fondo finanzia in consolidamento della sperimentazione attraverso la costruzione di strumenti di finanza d’impatto che consentano di replicare in contesti diversi e/o più ampi, gli interventi per i quali è stata condotta la sperimentazione al fine dell’implementazione e dell’incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali.
I beneficiari del Programma sono le Città metropolitane e i Comuni capoluoghi di provincia, che possono operare anche in partenariato con Regioni, altri Comuni, Università ed enti di ricerca, nonché con soggetti del settore privato.
Un avviso del Dipartimento della funzione pubblica, emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Dpcm, darà il via alla selezione delle proposte di progetti sperimentali da finanziare all’interno del Programma.
Le domande di ammissione al finanziamento, da presentare tramite posta elettronica certificata, saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello. Le risorse finanziarie saranno assegnate ai soli progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna annualità.
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