A distanza di quasi un anno dal rifinanziamento del reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza, il governo ha finalmente sbloccato le risorse stanziate con la legge di Bilancio 2024, ripartendo i fondi su scala regionale e definendo le prime istruzioni per richiedere il contributo all'INPS.
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Introdotto dal decreto Rilancio, il Reddito di libertà è un contributo economico mensile volto a favorire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, in condizione di povertà legata a uno stato di bisogno straordinario o urgente, e seguite dai centri antiviolenza.
Con la legge di Bilancio 2024, è stato stabilito un rifinanziamento permanente del Fondo relativo al sussidio, con risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e pari a 6 milioni annui a decorrere dal 2027.
Dopo circa un anno di attesa, lo scorso 2 dicembre il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che sblocca i nuovi fondi stanziati dalla Manovra 2024 per il reddito di libertà. Questo provvedimento, bollinato dalla Ragioneria e prossimo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, stabilisce la ripartizione delle risorse per il triennio 2024-2026 a livello regionale e fornisce le regole per richiedere il contributo all'INPS.
In virtù delle nuove istruzioni operative, ecco le indicazioni utili per l'erogazione del contributo mensile riconosciuto per un periodo massimo di un anno alle donne vittime di violenza.
Reddito di libertà per donne vittime di violenza: i requisiti
Il reddito di libertà, di importo massimo pari a 500 euro mensili pro capite per un anno, può essere richiesto dalle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l’emancipazione economica.
Il contributo è concesso alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di condizione di povertà legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente. Il reddito di libertà è infatti finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
Diversamente da quanto accaduto in passato in relazione ad altre misure di sostegno, l’aiuto per il triennio 2024-2026 non è compatibile con l’assegno di inclusione. Gli importi sono inoltre esenti dall’IRPEF, dal momento che sono erogati da un ente pubblico a titolo assistenziale.
Come fare domande per il reddito di libertà 2024
Le domande dovranno essere presentate all’INPS tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, e possono essere ripresentate, negli anni successivi, laddove non prese in considerazione per mancanza di risorse finanziarie.
Possono presentare l'istanza le donne interessate, direttamente o tramite delegato o rappresentante legale, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello di autocertificazione della persona interessata rilasciato dall'Istituto. A questo documento servirà allegare:
- la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza per attestare il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
- la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento per certificare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.
Nella prima fase di erogazione, le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi avranno un canale prioritario, a condizione che siano ripresentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del 2 dicembre 2024.
La ripartizione regionale dei fondi 2024-2026
Il decreto attuativo del 2 dicembre ha stabilito il riparto regionale del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, avente a disposizione 30 milioni di euro equamente suddivisi per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Il budget a disposizione è stato ripartito tra le Regioni in base ai dati Istat al 1° gennaio 2024 riferiti alla popolazione femminile - residente nei Comuni di ciascuna Regione - appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella allegata al dereto attuativo.
I fondi sono stati quindi trasferiti all'INPS dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole Regioni, entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo.
Reddito di libertà: tutti i chiarimenti dell'INPS
Triennio 2024-2026
Al momento si attende la pubblicazione del decreto attuativo di riparto delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza in Gazzetta Ufficiale.
A seguito di questo passaggio, l'INPS pubblicherà una circolare ad hoc con cui verranno fornite le istruzioni per la presentazione della domanda e le modalità di pagamento per il 2024.
Biennio 2021-2022
Con il messaggio n. 3363 del 13 settembre 2022, l'INPS ha stabilito l'ulteriore finanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Grazie alla disponibilità di nuovo budget per il 2021 e 2022 saranno liquidate le domande già accolte e lavorate quelle presentate a seguire.
Con il messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022 l'Istituto ha definito le modalità per il rifinanziamento del reddito di libertà con risorse regionali o provinciali.
Con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha chiarito che le domande per ottenere il Reddito di libertà presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno scartate a fine anno, ma saranno rivalutate in caso di disponibilità di risorse nel 2022.
Con il messaggio n. 4132 del 24 novembre 2021 l'INPS ha rilasciato la procedura telematica di acquisizione delle domande da parte dei Comuni. È stato allegato al documento di prassi il modello da utilizzare per la richiesta, che dovrà essere accompagnata dalla certificazione dei requisiti d’accesso alla misura.
Con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021, l’Istituto aveva fornito le istruzioni per la presentazione della domanda e le modalità di pagamento.
I criteri di ripartizione del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza e i requisiti dell’agevolazione sono stati stabiliti dal DPCM 17 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2021.