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Sport Bonus – come richiedere il credito di imposta

|Novità
08 giugno 2018

Sport BonusIn Gazzetta ufficiale il decreto attuativo dello Sport bonus, il credito di imposta per le erogazioni liberali a favore della riqualificazione di impianti sportivi pubblici previsto dalla legge di Bilancio 2018.

Legge Bilancio 2018 – i crediti di imposta per sport e calcio

Pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018 contenente la disciplina dello Sport Bonus, il credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205-2017) per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’anno in corso per interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici.

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Chi può accedere allo Sport bonus

Lo Sport bonus è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Il credito di imposta è concesso nel limite del tre per mille dei ricavi annui, nella misura del 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40mila euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 e finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, anche in regime di concessione amministrativa.

Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, specifica il Dpcm, le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno dei sistemi di pagamento indicati dal decreto, cioè:

  • bonifico bancario;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, carte di credito e prepagate;
  • assegni bancari e circolari.

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Come richiedere il credito di imposta

Lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio è suddiviso in due tranche di 5 milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.

I soggetti interessati a usufruire dello Sport bonus devono farne richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall’apertura di ciascuna finestra, mediante l'invio per posta elettronica certificata dell'apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ufficio, nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale e il soggetto designato quale futuro beneficiario.

Nei 20 giorni successivi alla scadenza, l’Ufficio per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste e fino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra.

Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà comunicazione all’Ufficio per lo sport entro 10 giorni tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione.

Entro 20 giorni dal ricevimento delle comunicazioni, infine, l’Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale.

Come fruire del Bonus Sport

Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto. Per la fruizione dell'incentivo occorre presentare il modello F24 esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus Sport non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.  

> Dpcm del 23 aprile 2018 - Gazzetta ufficiale del 7 giugno 2018

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