Aggiornato il 10 aprile 2018. Le università possono partecipare a più domande per la costituzione di vari centri di competenza ad alta specializzazione. Lo chiarisce il MISE nella pagina dedicata alle domande frequenti sul bando per i competence center, recentemente aggiornata.
Aperto fino al 30 aprile 2018, il bando sui competence center 4.0 mette a disposizione 40 milioni di euro sia per la costituzione e l'avviamento dell’attività del centro di competenza, che per i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese nell’ambito del programma di attività del competence center.
Per chiarire i principali aspetti del bando, il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato la pagina che raccoglie le risposte a oltre 40 domande frequenti (FAQ). Di seguito i principali quesiti con le risposte del MISE.
Chi può beneficiare delle agevolazioni
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal bando i centri di competenza costituiti e costituendi, nella forma del partenariato pubblico-privato, in cui vi sia almeno un organismo di ricerca (o eventualmente più d’uno, oltre al capofila) ed una o più imprese (ed eventualmente altri operatori economici) sempre che il numero dei partner pubblici non superi la misura del 50% dei partner complessivi.
Nel caso in cui un centro di competenza non sia ancora formalmente costituito, il “soggetto proponente” sarà, di regola, l’organismo di ricerca capofila, in nome e per conto di tutti i membri dell’istituendo partenariato pubblico privato.
Quali sono le forme giuridiche ammissibili
Il centro di competenza deve essere costituito nella forma del partenariato pubblico-privato, in forza di un contratto, sia tipico che atipico, che rispetti i requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia e dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella GU n. 6 del 9 gennaio 2018.
La selezione di un partner privato
Il MISE specifica che si può optare per una chiamata pubblica a manifestare interesse come modalità di selezione del partner privato ai fini della costituzione di un PPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura ad evidenza pubblica.
Centri di competenza e imprese
Come chiarito dal Ministero, una stessa impresa può far parte di più centri di competenza diversi.
Le caratteristiche del programma di attività del centro di competenza
Per beneficiare delle agevolazioni previste dal bando, il programma di attività del centro di competenze deve avere le caratteristiche di cui all’articolo 3 del bando e, oltre a servizi di orientamento e formazione alle imprese, deve essere finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, di progetti di innovazione, ricerca e sviluppo riguardanti nuovi prodotti, processi o servizi o anche il notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.
> Industria 4.0 - regolamento per finanziamenti ai competence center
Costi non ammissibili
I costi eventualmente sostenuti per l’effettuazione della procedura ad evidenza pubblica non rientrano tra le spese ammissibili.
Requisiti dei soggetti che aderiscono al partenariato
Gli enti di ricerca e le università sia pubbliche che private devono possedere i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 del bando.
In particolare, le università devono impiegare nel centro di competenza personale e strutture provenienti per almeno il 70% da Dipartimenti selezionati in base all’indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale.
In considerazione degli esiti dell’ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) da parte dell’ANVUR, si chiarisce quanto segue: le classifiche VQR stilate dall’ANVUR sono state valutate a livello di macrosettore concorsuale, quindi con un maggior dettaglio rispetto alle aree CUN (Consiglio Universitario Nazionale), al fine di identificare eccellenze specifiche.
Le università e gli enti di ricerca che si sono classificati nel primo quartile in almeno un macrosettore concorsuale nelle aree identificate dal bando (1, 2, 3, 8b, 9 e 13) soddisfano il requisito previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera c) n. 2 e lettera d) del bando e, pertanto, potranno partecipare con i dipartimenti e il personale che riterranno opportuni, salvo, per le università, la necessità di rispettare il requisito di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c) n. 1 del bando.
Risorse disponibili
Le risorse pubbliche destinate al bando sono pari a 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, di cui una quota non superiore al 65% è finalizzata alla erogazione di benefici per la costituzione e l’avviamento dei centri di competenza, mentre una quota non inferiore al 35% è funzionale alla realizzazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale che verranno presentati dalle imprese ai centri di competenza nell’ambito del programma di attività, e che saranno presentati successivamente alla costituzione e ammissione ai benefici degli stessi centri di competenza.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per la costituzione e l’avviamento del centro di competenza sono quelle indicate all’articolo 7 del bando e, in particolare:
- per quanto attiene al personale dipendente, si fa riferimento al personale del centro di competenza una volta costituito, nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività del centro;
- per quanto attiene ai servizi di consulenza, all’organizzazione di corsi di formazione e all’attività di marketing di cui all’articolo 7, comma 1, lettere d), e), f), il centro di competenza può avvalersi di fornitori esterni al partenariato.
Valutazione delle domande
Le agevolazioni saranno concesse, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della procedura stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e valutate comparativamente da Comitato tecnico che procederà alla formazione di una graduatoria in ragione del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei criteri di valutazione previsti dal bando.
Costi relativi all’IVA
I costi ammissibili sono al netto dell’IVA.
Data per ammissibilità delle spese
La prima data utile ai fini dell'ammissibilità della spesa è il giorno successivo alla presentazione della domanda purché la spesa sia direttamente imputabile al centro di competenza.
Partecipazione di università, enti no profit e Regioni
Per le università e gli enti di ricerca è tecnicamente possibile, spiega il Ministero, partecipare a più domande per la costituzione di diversi centri di competenza.
Le associazioni no profit, invece, possono partecipare al bando in qualità di “partner” del competence center costituito nella forma del partenariato pubblico-privato ma non possono essere capofila.
Per quanto riguarda le Regioni, come ogni altro soggetto pubblico, possono partecipare al partenariato in sede di costituzione dello stesso nel rispetto della normativa vigente in materia. L’organismo di ricerca proponente/centro di competenza costituito, in sede di presentazione della domanda, dovrà dettagliare la composizione del partenariato indicando i partner pubblici e/o privati (diversi da organismi di ricerca e/o imprese) e i relativi dati identificativi.
Digital Innovation Hub
I Digital Innovation Hub (DIH) possono partecipare alla realizzazione del programma di attività del centro di competenza, con particolare riferimento alle attività di orientamento alle imprese previste, in virtù di accordi di collaborazione tra i singoli DIH e/o la rete dei DIH e il centro di competenza medesimo. Gli accordi possono essere allegati alla proposta progettuale.
Proprietà intellettuale
Per le licenze e i diritti relativi all’utilizzo di titoli di proprietà intellettuale sono ammissibili sia le spese di acquisizione sia i costi ricorrenti (es. royalties), limitatamente al periodo di realizzazione del programma di attività.