Il decreto del 9 maggio 2017 sul credito d'imposta per le erogazioni liberali delle fondazioni bancarie a favore di Fondi speciali per il volontariato
> Legge Stabilità 2017 – tutte le agevolazioni della manovra
> Codice Terzo Settore – dlgs 117-2017 in Gazzetta ufficiale
In Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro del 9 maggio 2017 che detta la modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni bancarie che effettuano donazioni ai Fondi speciali per il volontariato.
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Il credito d'imposta nella legge di Bilancio 2017
La legge di Bilancio 2017 ha previsto per l'anno in corso, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100% dei versamenti volontari effettuati dalle fondazioni bancarie in favore dei Fondi speciali per il volontariato istituiti presso le Regioni.
L'agevolazione è assegnata fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione delle fondazioni e delle casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti.
Le disposizioni applicative della misura sono state definite con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 maggio 2017, pubblicato il 3 agosto in Gazzetta ufficiale.
Modalità di accesso all'agevolazione
Il credito d'imposta, specifica il decreto, è destinato alle fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153-1999, che effettuano volontariamente, nell'ambito della propria attività istituzionale, i versamenti su un apposito conto corrente acceso dall'ACRI da destinare, in aggiunta a quelli previsti per legge, ai Fondi speciali per il volontariato istituiti presso le Regioni.
Ai fini della determinazione del credito d'imposta rilevano i versamenti effettuati nell'anno 2017 secondo le modalità e i termini che saranno definiti d'intesa dall'ACRI, dal Forum nazionale del terzo settore e dal Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (CSVnet).
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le fondazioni trasmettono all'ACRI le delibere di impegno ad effettuare i versamenti entro 45 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'ACRI trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno all'Agenzia delle Entrate, in ordine cronologico di presentazione, nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine.
A sua volta l'Agenzia, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno, comunica l'ammontare del credito di imposta spettante a ciascuna fondazione, nel limite massimo dei 10 milioni di euro disponibili.
A quel punto le fondazioni ha due mesi di tempo per versare sull'apposito conto corrente le somme stanziate e trasmettere la copia della relativa documentazione bancaria all'ACRI, che la invia alle Entrate per consentire la fruizione dell'incentivo.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è stato riconosciuto, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ed è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.
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