Chat with us, powered by LiveChatDecreto Terremoto – contributi a lavoratori dipendenti e autonomi - FASI
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Decreto Terremoto – contributi a lavoratori dipendenti e autonomi

|Novità
10 maggio 2017

Lavoratori TerremotoLe istruzioni INPS per accedere alle indennità a favore di lavoratori dipendenti e autonomi colpiti dal sisma nel Centro Italia

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Decreto Terremoto – misure per imprese e lavoratori

Con circolare n. 83 del 4 maggio 2017, l'INPS ha definito le istruzioni operative per accedere alle indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno dovuto sospendere l'attività a causa del terremoto previste dalla Convenzione tra i ministri dell'Economia e del Lavoro e i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

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La Convenzione

In linea con quanto previsto dal decreto Terremoto n. 189-2016 (convertito dalla legge n. 229- 2016), la Convenzione interviene sia a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che di quelli autonomi.

Da una parte, ci sono 124,5 milioni di euro per la concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito del sisma. Queste indennità verranno concesse dall'INPS, sulla base dei risultati dell'istruttoria effettuata dalla Regione di competenza secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse.

Dall'altra parte, sono disponibili 134,8 milioni di euro per la concessione di un'indennità una tantum da 5mila euro in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività d'impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici. Anche in questo caso l’indennità verrà erogata dall'INPS sulla base dell'istruttoria di competenza regionale, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Le risorse finanziarie complessivamente pari a 259,3 milioni di euro, sono così ripartite:

  • a) Abruzzo: 14.476.744,19 euro per la prima linea di intervento e 19.954.419,60 euro per la seconda;
  • b) Lazio: 23.162.790,70 euro per la prima linea di intervento e 28.711.395,10 euro per la seconda;
  • c) Marche: 48.255.813,95 euro per la prima linea di intervento e 47.852.325,17 euro per la seconda;
  • d) Umbria: 38.604.651,16 euro per la prima linea di intervento e 38.281.860,13 euro per la seconda.  

> Convenzione per indennità a lavoratori colpiti dal terremoto

La Circolare INPS

Lavoratori del settore privato

Per quanto riguarda i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, le indennità sono concesse con decreto della Regione a seguito di istruttoria di competenza regionale. 

Le domande devono quindi essere presentate esclusivamente alla Regione che effettuerà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e invierà il decreto di concessione e la lista dei beneficiari all’INPS che provvederà all’erogazione degli aiuti.

Al fine di consentire un’efficace gestione delle indennità, le Regioni interessate dal sisma dovranno trasmettere all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori (Sip), i provvedimenti di concessione corredati dalle relative domande aziendali (modello SR100), con il numero di decreto convenzionale 30000”, appositamente istituito, attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “flusso B”.

Successivamente le aziende inoltreranno all’Istituto la documentazione contabile per la liquidazione dei pagamenti (modello SR41) e le sedi INPS provvederanno ad erogare la prestazionecon le stesse modalità seguite finora per le prestazioni di CIG in deroga.

Lavoratori autonomi e titolari di impresa individuale

La convenzione riconosce inoltre un'indennità una tantum, pari a 5mila euro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa, ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione Separata o alle gestioni Commercianti e Artigiani e ai professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici.

L’indennità viene concessa con decreto della Regione, a seguito di istruttoria effettuata dallo stesso ente, per cui anche in questo caso i singoli lavoratori interessati dovranno presentare l’istanza direttamente alle Regioni seguendo le istruzioni che ognuna pubblicherà con apposito bando.

Le singole Regioni, a seguito dell'istruttoria per l’attribuzione del beneficio, provvederanno all’emanazione di un unico decreto di concessione, che verrà inviato, unitamente all’elenco (in formato Excel) dei lavoratori beneficiari dell’intervento, alla Direzione Generale dell’INPS, all'indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].

La Direzione Generale dell’Istituto provvederà a comunicare alle sedi territorialmente competenti l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione e le istruzioni operative per la liquidazione degli aiuti.

> Circolare INPS n. 83 del 4 maggio 2017

Photo credit: Roberto Taddeo

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