Gli investimenti realizzati con il contributo di soggetti terzi sono ammissibili al bonus ricerca e sviluppo
> Legge Stabilità 2017 - novita' per credito imposta ricerca e sviluppo
> Agenzia Entrate - credito imposta Ricerca e Sviluppo cumulabile con fondi Ue
Dopo aver chiarito che al credito d'imposta ricerca e sviluppo sono ammessi anche i costi per brevetti acquisiti da società in fallimento, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un nuovo interpello di un'impresa, precisando che nell'agevolazione rientrano anche progetti di R&S per i quali si è fatto ricorso a prestazioni di soggetti terzi.
> Bonus ricerca e sviluppo – ammessi i brevetti, esclusi marchi e disegni
Il credito d'imposta ricerca e sviluppo
L'agevolazione, lo ricordiamo, consiste in un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Gli investimenti ammissibili comprendono:
- i costi per l'assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca (lettera a),
- le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (lettera b),
- le spese relative a contratti di ricerca cosiddetti extra-muros, stipulati con Università, enti di ricerca ed altre imprese, comprese le start-up innovative (lettera c),
- le spese di acquisizione delle competenze tecniche e privative industriali (lettera d).
Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato (lettera a) e per quelle relative a contratti di ricerca extra-muros (lettera c), il credito di imposta spetta nella misura del 50%.