Legge fallimentare – ok a riforma su crisi impresa e insolvenza

|Novità|02 febbraio 2017

Allerta preventiva e addio fallimento. Il ddl che delega il Governo alla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è legge.

Legge fallimentare - Photo credit: hans.gerwitz via Foter.com / CC BY-SAMISE – finanziamenti a imprese in crisi per mancati pagamenti

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Dopo il via libera della Camera nei primi mesi del 2017, il ddl che riscrive la legge fallimentare ottiene l'ok del Senato con 172 voti a favore, 34 contrari e zero astenuti e diventa così legge.

Un testo, quello che delega il Governo a riformare le discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, definito dal ministro della Giustizia Andrea Orlando "una riforma di portata epocale".

Fallito: uno stigma che non ha più senso di esistere

"L'impianto della normativa che riguarda il fallimento risale ancora al 1942 con un meccanismo distorto che ha macinato in questi anni molte risorse sia imprenditoriali che di beni materiali", nota Orlando.

Con questo provvedimento, secondo il Guardasigilli, si rivede "lo stigma che spesso non è più giustificato nella fase di un'economia globalizzata", ma si riesce "anche a non sprecare capacità imprenditoriale".

Non si parla più di fallimento

La legge adotta quindi un nuovo approccio, che prevede innanzitutto la sostituzione del termine "fallimento", e dei suoi derivati, con l'espressione "liquidazione giudiziale".

Una modifica non solo terminologica, che dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare.

"Non è solo un cambiamento linguistico", sottolinea il ministro, "non se ne parlerà più perché la persona che ha avuto in qualche modo una sconfitta imprenditoriale potrà ritentare".

Il Governo dovrà eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la dichiarazione di fallimento d'ufficio.

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Stato di crisi o di insolvenza

La legge distingue inoltre i concetti di stato di crisi e stato di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza e adottando un unico modello processuale per l'accertamento dei due status.

A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, sia che si tratti di persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici. A fronte di un avvio processuale unitario, alla diversa natura dei debitori dovranno corrispondere diversi esiti processuali, che tengano conto delle peculiarità oggettive e soggettive.

La fase di allerta

E' l'altra importante novità della riforma, l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Fase concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi.

Tale strumento, che può essere attivato tanto volontariamente dal debitore quanto d'ufficio dal tribunale, allertato da creditori pubblici, sfocia in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore in una dichiarazione pubblica di crisi.

Ad assistere il debitore nella procedura sarà un apposito organismo di composizione della crisi presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Se attivata volontariamente, il debitore avrà sei mesi per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. In caso di procedura d'ufficio, il giudice convocherà in via riservata e confidenziale il debitore e affiderà a un esperto l'incarico di risolvere la crisi trovando un accordo entro sei mesi con i creditori. L'esito negativo della fase di allerta è pubblicato nel registro delle imprese.

La legge prevede inoltre l'obbligo per i creditori pubblici qualificati (come, ad esempio l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione "il perdurare di inadempimenti di importo rilevante". I creditori pubblici dovranno prima avvisare la società del carattere rilevante del debito accumulato e, se questa non adempierà alle obbligazioni ovvero non attiverà le procedure di composizione della crisi, dovranno segnalare l'inadempimento agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione, entro i successivi tre mesi.

Previste poi misure premiali per gli imprenditori che attivano tempestivamente la procedura di allerta o che si rivolgono per tempo agli istituti per la risoluzione concordata della crisi (il requisito della tempestività dovrà essere meglio specificato dal legislatore delegato sulla base di alcuni parametri individuati dalla delega).

Oltre ad escludere misure sanzionatorie per coloro che non tengono tali condotte, la legge specifica che le misure premiali possono avere carattere patrimoniale o attenere alla responsabilità personale. In quest'ultimo caso viene delegato il Governo a prevedere per l'imprenditore che si affida tempestivamente alla composizione assistita della crisi un esonero dalla responsabilità penale per i delitti previsti dalla legge fallimentare (se il danno patrimoniale è di speciale tenuità), attenuanti per tutti gli altri reati e riduzioni di interessi e sanzioni relativi ai debiti fiscali dell'impresa.

Il debitore potrà rivolgersi alla sezione specializzata del tribunale per chiedere "misure protettive" necessarie a concludere l'accordo stragiudiziale. Il Governo dovrà disciplinarne la durata, gli effetti e la pubblicità, nonché la revocabilità in caso di atti in frode ai creditori; la revoca delle misure potrà essere disposta anche a fronte di una prognosi negativa sulla possibile soluzione stragiudiziale resa dal collegio di esperti.

Dalla procedura di allerta sono escluse le società società quotate in mercati regolamentati e le grandi imprese.

Procedura unitaria per i gruppi di imprese

Colmando una lacuna legislativa, viene introdotta una specifica disciplina di crisi e insolvenza dei gruppi di imprese e la possibilità di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza dei gruppi di imprese.

Anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione.

Concordato preventivo in continuità

La riforma prevede inoltre che il Governo accordi priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio.

Accanto a quello in continuità, previsto anche il concordato che mira alla liquidazione dell'azienda se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari.

Procedure concorsuali più brevi e meno costose

La legge intende ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali: si prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di prededuzione onde evitare che il pagamento dei crediti prededucibili (i primi a dover essere soddisfatti in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare) assorba sostanzialmente tutto l'attivo delle procedure. In merito dovranno essere rivisti i compensi dei professionisti.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

Photo credit: hans.gerwitz via URL non più disponibile / CC BY-SA