Il MIT chiarisce: quando spetta l'anticipo alle imprese appaltatrici?

|Approfondimenti|17 agosto 2020

Dl rilancio: le misure su appalti e investimentiIl MIT ha pubblicato una circolare che chiarisce alcuni aspetti della misura prevista dal dl Rilancio che innalza al 30% l'anticipo erogabile alle imprese appaltatrici. L’intervento, lo ricordiamo, fa parte di un pacchetto più ampio di misure a sostegno delle imprese che ruotano attorno al mondo degli appalti, incluso il pagamento dei 12 miliardi di debiti pregressi della PA.

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Con la circolare n. 112 dell’11 agosto 2020 il Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) ha fornito specifici chiarimenti sull'interpretazione dell’aumento al 30% dell'anticipo erogabile alle aziende vincitrici di un appalto, chiarendo in tal modo alcune criticità insorte in sede applicativa e che sono state anche oggetto di segnalazioni pervenute al MIT. 

> Cosa prevede il dl Semplificazioni sugli appalti

Ok al 30% di anticipo sui contratti

Per favorire la liquidità delle imprese, infatti, il decreto ha innalzato al 30% l’anticipazione del prezzo, sia per le gare già pubblicate sia per quelle che saranno bandite entro il 30 giugno 2021.

Inoltre, per venire incontro alle necessità delle aziende, il testo ha previsto che l’aumento possa essere riconosciuto non solo per le gare non ancora scadute, ma anche nel caso in cui l’impresa abbia già usufruito di un anticipo. In quest’ultimo caso si prevede infatti la possibilità di procedere con un’integrazione della percentuale mancante.

Tutto ciò però può avvenire solo “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.

Rispetto al testo dell'articolo (il n. 207) del decreto, la Circolare 112-2020 del MIT chiarisce due punti:

  • Il primo fa riferimento all’ambito di applicazione della misura che riguarda “tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione”. Inoltre, specifica sempre la circolare, la misura riguarda anche appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.
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