Dalla ridefinizione delle modalità d’intervento all’applicazione a tutte le operazioni del modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, guida alla riforma del Fondo di garanzia PMI.
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Il 15 marzo entrano in vigore le nuove Disposizioni operative che danno attuazione alla riforma del Fondo di garanzia ai sensi del decreto interministeriale del 6 marzo 2017.
Modalità di intervento del Fondo
Tra le principali novità della riforma vi è la nuova definizione delle modalità d’intervento del Fondo, che si distinguono in:
- garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
- riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.
La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie concesse dai soggetti garanti siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto.