Attivi da oggi gli incentivi fiscali a favore di chi investe in Fondi per il Venture capital (FVG), previsti dall'articolo 31 del decreto-legge 98/2011. In base al decreto ministeriale del 21 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 febbraio 2013, in presenza di certe condizioni, i loro proventi non sono soggetti a tassazione. Obiettivo: favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese.
I Fondi per il Venture Capital sono organismi di investimento collettivo del risparmio.
In base al decreto, i proventi non sono soggetti ad imposizione qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese, con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro.
Inoltre gli incentivi sono confermati se, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento alle disposizioni di cui sopra, il valore dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi.
Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi.
A vigilare sul rispetto di queste condizioni, e a comminare le eventuali sanzioni, è l'Agenzia delle entrate.
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