Fotovoltaico - MISE, chiarimenti su cumulo Conto Energia e Detassazione Ambientale

|Novità|19 giugno 2015

Author: Mataparda / photo on flickrIl Ministero dello Sviluppo economico fornisce chiarimenti in merito alla cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante prevista dal secondoConto energia con la detassazione ambientale istituita dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Tremonti ambientale).

A seguito delle richieste provenienti da operatori del settore delle fonti rinnovabili e di contatti con l’Agenzia delle Entrate, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito l’ambito di applicazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare previsti dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, il cosiddetto secondo Conto energia.

L’art. 9 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che le tariffe incentivanti “non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento”.

Il quinto Conto energia ha quindi inserito una disposizione interpretativa relativa al passaggio in questione, con cui il Governo ha stabilito che il limite del 20% “si applica anche alla detassazione per investimenti ambientali” prevista dalla legge Tremonti n. 388-2000. La Tremonti Ambientale prevede l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, degli investimenti che permettono di prevenire, ridurre o riparare i danni causati all’ambiente dall’attività di impresa.

I chiarimenti forniti dal MISE riguardano appunto la cumulabilità del secondo Conto energia con la detassazione ambientale prevista dalla legge in questione.

Ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della detassazione per gli investimenti ambientali, spiega il Ministero in una nota, la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante prevista dal secondo Conto energia con la detassazione va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio, e non al solo sovraccosto ambientale.

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