Mediocredito Centrale (MCC) ha reso disponibile la modulistica e illustrato il funzionamento della sospensione dei finanziamenti prevista dal dl Agricoltura, il decreto-legge n. 63-2024 in attesa di conversione al Senato, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
Tra le novità del decreto Agricoltura 63-2024 vi è infatti anche la possibilità, per le imprese che nel 2023 hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il 20% rispetto al 2022, di sospendere il pagamento della quota capitale dei finanziamenti in scadenza nel 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.
Attraverso questa opzione, le imprese dei settori agricoltura, pesca e acquacoltura, possono beneficiare del rinvio della scadenza originaria del finanziamento e procedere al pagamento, per tutto il periodo corrispondente a quello della sospensione, delle rate dei soli interessi calcolati al tasso applicato al contratto.
Come funziona la sospensione dei finanziamenti
La misura, adottata in risposta all'impatto di una serie di congiunture avverse per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura - tra cui le conseguenze economiche della guerra in Ucraina e la diffusione della specie “granchio blu” - è rivolta a tutte le imprese dei tre comparti che attestino tramite un'autocertificazione di aver subito nell’anno 2023 una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20% rispetto all’anno precedente, a condizione che alla data del 16 maggio 2024 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
La sospensione, prevista per un massimo di 12 mesi, riguarda la parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, mentre non coinvolge gli interessi.
A seguito della moratoria, quindi, la scadenza originaria del finanziamento slitta automaticamente, così come il piano di ammortamento, ma la periodicità delle rate resta la stessa prevista da contratto e gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione devono essere corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo, così come rilevato alla data della sospensione.
La moratoria, chiarisce MCC nell'informativa che accompagna la modulistica per l'accesso alla sospensione, non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria, la modifica di interessi di mora o la richiesta di garanzie aggiuntive.