Fondo di garanzia PMI: dal 30 agosto domande a valere sul Temporary framework

|Novità|26 agosto 2022

Fondo garanzia PMI - Foto di StockSnap da PixabayLe condizioni di favore date dall'applicazione al Fondo centrale di garanzia del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Fondo garanzia PMI 2022: come funziona

L'accesso agli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary framework è riservato alle imprese che hanno esigenze di liquidità connesse all’attuale guerra in Ucraina, relative ad esempio al rincaro dei prezzi delle materie prime e dei fattori di produzione o al caro energia.

Le condizioni sono dettagliate nella circolare MCC n. 6-2022, operative a partire dal 30 agosto 2022 per le PMI e, limitatamente ai portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499.

I requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia Temporary Framework

In base alla circolare del soggetto gestore del Fondo, le operazioni finanziarie devono rispettare i seguenti requisiti:

  • durata dell’operazione finanziaria non superiore a 96 mesi (8 anni)
  • importo dell’operazione finanziaria, sommato all’importo totale delle altre eventuali operazioni finanziarie agevolate ai sensi delle sezioni 2.2 e 2.3 del Temporary Crisis Framework, non può essere superiore, alternativamente:
    • al 15% dell’importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di tre bilanci chiusi e approvati, l’importo massimo è calcolato sulla base del fatturato medio delle annualità disponibili al momento della richiesta dell’agevolazione, come risultanti da bilanci depositati in CCIAA o come da dichiarazioni dei redditi trasmesse all’Agenzia delle Entrate. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale è definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati nel minor intervallo temporale;
    • al 50% dei costi sostenuti per l’energia (a titolo esemplificativo: le spese per l’acquisto di energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) nei 12 mesi precedenti alla sottoscrizione della richiesta di agevolazione. Se il soggetto beneficiario finale è di nuova costituzione e non dispone di dati contabili relativi ad un periodo completo di 12 mesi, il massimale sarà definito sulla base della proiezione su 12 mesi dei costi per l’energia sostenuti nel minor intervallo temporale;
    • al fabbisogno di liquidità del soggetto beneficiario finale nei successivi 12 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 6 mesi, nel caso di imprese diverse dalle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499, qualora il soggetto beneficiario abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ovvero abbia registrato forti incrementi nei prezzi dell’energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall’Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica. Si specifica, inoltre, che tale fabbisogno di liquidità non deve essere stato coperto dalle misure di aiuto previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19.

Per queste tipologie di operazioni l'importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro e le percentuali di copertura della garanzia sono:

  • 80% in favore delle tipologie di soggetto beneficiario finale e di operazione finanziaria per le quali non si applica il modello di valutazione del Fondo ai sensi dell’art.6, comma 2 del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 (start up, start-up innovative e incubatori certificati, microcredito, importo ridotto). Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • 80% in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimento. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • 80% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la copertura del Fondo è concessa nella misura dell’80% in favore dei soggetti garanti a condizione che la garanzia rilasciata da quest’ultimo non sia superiore all’80%;
  • 60% in favore di operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore delle imprese beneficiarie rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione. Con riferimento alle richieste di riassicurazione, la misura massima del 60% rappresenta il valore massimo che può assumere il prodotto tra la copertura offerta dal Fondo e quella offerta dal soggetto garante, che comunque non potrà mai essere superiore all’80%.

Per tutti i casi di cui elencati, la misura della controgaranzia è pari al 100% della quota dell’importo garantito dal soggetto garante qualora lo stesso sia autorizzato ai sensi dell’articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017, ovvero pari alla riassicurazione qualora lo stesso non sia autorizzato.

In caso di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici secondo quanto previsto dall’articolo 16 del DL Aiuti, l'intensità dell'agevolazione è elevata al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione (a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi) l’intervento del Fondo è gratuito nei confronti delle imprese attive in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti dalla ceisi ucraina, di cui all’allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C13 I/01.

Bonus, ristori e garanzie: tutte le misure del decreto Aiuti

Le misure a valere sul Temporay Crisis Framework resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2022. I soggetti che hanno già presentato domanda a valere sui Regolamenti “de minimis” o sui Regolamenti di esenzione con un importo garantito totale superiore ai 2,5 milioni di euro, e che hanno l'istruttoria sospesa in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea del metodo di calcolo dell’ESL, possono richiedere al soggetto gestore la modifica del regime di aiuto purchè rispettino le condizioni di accesso previste dal Temporary framework.

Per le operazioni finanziarie che invece non rispettano i requisiti per rientrare nel Quadro di crisi resta possibile presentare istanza ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o dei Regolamenti di esenzione, secondo le regole definite nelle disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI.

Consulta la circolare MCC n. 6-2022