Bonus imballaggi ecosostenibili, pronto il codice tributo per il credito d'imposta

|Novità|21 febbraio 2024

Packaging ecosostenibili - Foto di ready made da PexelsL'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che hanno acquistato prodotti con imballaggi biodegradabili, compostabili o provenienti da raccolta differenziata. Ecco le ultime novità sul bonus.

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Introdotto dalla legge di Bilancio 2019, il bonus imballaggi ecosostenibili è un'agevolazione volta a sostenere le imprese che negli anni 2019 e 2020 hanno acquistato prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero.

A rendere operativa la misura è stato il decreto attuativo del 14 dicembre 2021, pubblicato il 9 febbraio 2022 in Gazzetta ufficiale, con il quale l'allora Ministero della Transizione ecologica ha approvato le prime istruzioni sull'incentivo, fissando anche i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi oggetto del tax credit. 

Con la risoluzione n. 12 del 20 febbraio 2024, il Fisco ha completato il quadro delle regole da seguire per la fruizione del bonus, definendo il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta per le aziende che scelgono i packaging ecosostenibili.

Come funziona l’incentivo per packaging ecosostenibili?

Entrando nel merito dell’agevolazione, la misura consiste in un credito d’imposta a favore di tutte le imprese che acquistano:

  • prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
    • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
    • gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
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