Incassato il via libera della Commissione europea al rinnovo del regime italiano fino al 30 giugno, alla luce della proroga del Temporary framework, il Mipaaf fa il punto sul funzionamento degli aiuti di Stato a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca, dell'acquacoltura e nei settori correlati.
UE proroga Quadro temporaneo aiuti di Stato fino a giugno 2022
Adottato nel luglio 2020 in risposta alla pandemia da Covid-19, il regime di di aiuto italiano per agricoltura, silvicoltura e pesca ha l'obiettivo di sostenere le imprese sia in termini di liquidità che nel portare avanti le rispettive attività durante e dopo l'emergenza.
A fine gennaio la Commissione europea ha autorizzato la proroga del regime di aiuto fino a giugno 2022 e lo stanziamento di ulteriori 500 milioni di euro per i sostegni anti-crisi alle imprese, prevedendo anche l'applicazione dei nuovi massimali di aiuto stabiliti a novembre con la sesta modifica del Temporary framework e recepiti in Italia dal decreto Sostegni ter, il dl n. 4-2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 gennaio.
Guida agli aiuti Covid per agricoltura e pesca
Con il decreto ministeriale n. 57681 dell'8 febbraio 2022 il Mipaaf ha fornito un quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.
Anzitutto, il provvedimento individua i beneficiari degli aiuti, che comprendono:
- le imprese che operano nel settore della produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE, e nei settori forestale, della pesca e acquacoltura,
- le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Dagli aiuti sono escluse le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dei Regolamenti ABER, FIBER e GBER, alla data del 31 dicembre 2019, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese che:
- non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza,
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o, se li hanno ricevuti, che abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo del presente decreto,
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione o, se li hanno ricevuti, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo del decreto Mipaaf.
Per quanto riguarda la forma delle agevolazioni, il regime di aiuto continuerà a operare fino al 30 giugno 2022 attraverso la concessione di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, incentivi fiscali, riduzione o annullamento del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, cancellazione dei debiti dei confronti della Pubblica amministrazione e altre agevolazioni di pagamento. Inoltre, il sostegno pubblico continuerà a poter essere concesso anche sotto forma di aiuto per i costi fissi non coperti.
Le agevolazioni, precisa il decreto, possono inoltre essere combinate con gli aiuti ‘de minimis’ previsti nell’arco di tre esercizi finanziari, pari a 25mila euro per l’agricoltura e 30mila euro per la pesca e l’acquacoltura.
I nuovi massimali di aiuto per agroalimentare, agricoltura e pesca
Il sostegno non dovrà superare i nuovi massimali previsti dal Temporary framework, in particolare:
- 2,3 milioni di euro per le aziende attive nei settori della trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura, a condizione che l'agevolazione non venga parzialmente o interamente trasferita a produttori primari e che non sia fissata in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate
- 290mila euro per ciascuna impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli
- 345mila euro per ciascuna impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Inoltre, alle imprese che hanno subìto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, sono concessi aiuti per coprire i costi fissi non coperti ed effettivamente sostenuti e le perdite subite tra il 1 marzo 2020 ed il 30 giugno 2022, ad esclusione delle perdite per riduzione di valore una tantum.
Anche questi aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei debiti nei confronti della PA. L'importo massimo è fissato a 12 milioni di euro in valore nominale per azienda, anziché 10 milioni come previsto in precedenza, e l'intensità può raggiungere il 70% dei costi per le grandi e medie imprese e il 90% per le micro e piccole imprese.
Scopri di più sugli aiuti di Stato per agricoltura, foreste, pesca
Consulta il decreto ministeriale n. 57681 dell'8 febbraio 2022