Pubblicato il decreto MiTE per incentivi al biometano, che disciplina l’assegnazione di 1,7 miliardi di euro di fondi PNRR al settore. Previste nuove aste dal 2022 al 2024 e contributi per gli investimenti in nuovi impianti.
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Finora la norma di riferimento per gli incentivi al biometano era il dm del 2 marzo 2018, riguardante gli incentivi ai produttori di biometano e altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano, ma complice il Piano nazionale di ripresa e resilienza il provvedimento è destinato a subire variazioni importanti.
Ora, con il nuovo decreto biometano, cambiano le carte in tavola.
Sugli aiuti italiani per incentivare la costruzione e la gestione di impianti di produzione di biometano era arrivato ad agosto il via libera UE ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, come riportato in questo articolo.
E sempre ad agosto il Ministero della Transizione Ecologica aveva licenziato un provvedimento, il decreto del 5 agosto (entrato in vigore il 19 agosto), con l'intento di favorire una transizione graduale tra il regime introdotto dal decreto 2018 e il nuovo decreto biometano. Contestualmente alle nuove disposizioni normative, il GSE ha pubblicato l’aggiornamento delle procedure applicative per l'accesso agli incentivi, con gli adempimenti derivanti dal dm 5 Agosto 2022 per l’accesso ai benefici del dm 2 marzo 2018.
GSE: aggiornamento delle procedure Applicative del D.M. 2 marzo 2018
Adempimenti derivanti dal DM 5 Agosto 2022 per l’accesso ai benefici del D.M. 2 marzo 2018
A metà settembre il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto che prevede nuovi incentivi al biometano, provvedimento che disciplina l’assegnazione di 1,7 miliardi di euro di fondi del Piano nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR). Il decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione ma non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, è stato anticipato sul sito del MITE. Si tratta del decreto n. 340 del 15 settembre 2022 "Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare – Produzione biometano".
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Cosa prevede il decreto Biometano
Il dm biometano si struttura in diverse linee d'azione. In primis, il supporto alla riconversione degli impianti biogas agricoli esistenti affinché possano produrre in toto o in parte biometano. Biometano che sarà destinato al settore del riscaldamento e raffrescamento industriale e residenziale, al terziario e ai trasporti.
L'altra linea d'azione riguarda gli incentivi per la costruzione di nuove centrali per la produzione di biometano. Previsto un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese relative all’investimento sostenuto per i nuovi impianti.
Nel contempo si cercherà di migliorare l’efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione.
Gli incentivi alla produzione saranno assegnati in base a contingenti di potenza annui, tramite aste pubbliche al ribasso. Le gare si svolgeranno dalla fine del 2022 e fino all’esaurimento dei fondi messi a disposizione dal PNRR (1,7 miliardi).
Caratteristiche degli impianti ammessi agli incentivi biometano
Gli incentivi sono rivolti al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.
Accedono agli incentivi gli impianti per i quali gli interventi non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026.
Gli impianti devono rispettare alcuni requisiti:
- possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
- conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio Do No Significant Harm - non arrecare un danno significativo, ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
- l’impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
- l’impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l’80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
- nel caso di riconversioni, l’intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
- nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi “Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria”;
- nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, del medesimo decreto;
- nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.
Come funzionano gli incentivi per il biometano
Agli impianti di produzione di biometano è riconosciuto un incentivo composto da un contributo in conto capitale e una tariffa incentivante applicata alla produzione netta.
Più nel dettaglio, il contributo in conto capitale deve rispettare i costi e le percentuali di contribuzione indicati nella seguente tabella:
La tariffa incentivante è invece applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Le tariffe di riferimento per gli interventi di realizzazione di impianti di nuova realizzazione e impianti agricoli riconvertiti sono indicate nella seguente tabella:
L’accesso ad entrambe le tipologie di incentivi avviene a seguito dell’aggiudicazione di procedure competitive pubbliche in cui sono messi a disposizione, periodicamente, i seguenti contingenti di capacità produttiva (espressi in standard metri cubi/ora di biometano per un totale di 257.000 Smc/h):
- 2022: 67.000 Smc/h
- 2023: 95.000 Smc/h
- 2024: 95.000 Smc/h
Quest’anno è indetta una sola procedura competitiva e dal 2023 sono previste almeno due procedure l’anno, con un periodo di apertura del bando di 60 giorni.
Il GSE valuta i progetti e, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singola procedura, pubblica la relativa graduatoria dei progetti ammessi, dando evidenza dei progetti collocatisi in posizione utile ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al decreto.