15 milioni di euro per le società create dai lavoratori di imprese in crisi e per le cooperative sociali che gestiscono beni sottratti alla criminalità. E' una delle novità della legge di conversione del decreto Rilancio approvata definitivamente dal Senato.
In sede di conversione in legge del decreto Rilancio il Parlamento ha assegnato 15 milioni di euro al Fondo crescita sostenibile per alimentare il regime di aiuto istituito con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 dicembre 2014 per promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
L'intervento prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle cooperative, che si affiancano alla partecipazione delle società finanziarie partecipate dal MISE - CFI-Cooperazione Finanza Impresa Scp e SOFICOOP sc - ai sensi della cosiddetta legge Marcora (l. 49-85), con l'obiettivo di assicurare loro un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine.
In considerazione della complementarità esistente tra i due interventi, il DM del 4 dicembre 2014 prevede che il finanziamento agevolato venga concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal MISE a cui è affidata l'attuazione degli interventi nel capitale proprio ai sensi della legge Marcora.
Oltre ai 15 milioni destinati al regime di aiuto, la legge di conversione del dl Rilancio stabilisce che gli enti di cui all’articolo 112, comma 7, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - cioè soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti - possono continuare a concedere i finanziamenti alle nuove imprese e cooperative a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40mila euro per ciascun finanziamento.
Chi sono i beneficiari del regime di aiuto Nuova Marcora
Nello specifico i finanziamenti agevolati sono destinati a:
- la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi,
- la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata.
Nelle Regioni del Mezzogiorno, inoltre, i finanziamenti sono concessi anche per lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
Le società devono essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Non sono ammesse le cooperative:
- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
- qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione;
- operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore carboniero;
- per aiuti diretti al finanziamento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
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Come funzionano i finanziamenti agevolati
I finanziamenti sono concessi per un importo non superiore a quattro volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a un milione di euro. Nel caso in cui vengano concessi a fronte di investimenti, i prestiti possono coprire fino al 100% dell’importo del programma di investimento.
La durata massima, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, è di 10 anni, con un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
Il regime di aiuto prevede che i prestiti siano erogati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea, e comunque non inferiore a 0,8 percento.
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