Reddito di emergenza 2021, nuove domande Inps dal 1° luglio
A disposizione un mese di tempo, dal 1° al 31 luglio, per ottenere le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 del Reddito di emergenza (REM), riconosciute dal decreto Sostegni bis (dl n. 73-2021), anche noto come decreto Imprese.
Dopo la proroga per le tre mensilità di marzo, aprile e maggio, garantita dalla legge di conversione del decreto Sostegni (dl n. 41-2021), il REM è stato esteso nuovamente dal decreto Sostegni bis (dl n. 73-2021) o decreto Imprese, fino a settembre 2021.
Restano invariati rispetto al precedente provvedimento l'importo della misura di contrasto alle nuove povertà e i requisiti di accesso, fatta eccezione per il valore del reddito familiare, non più riferito al mese di febbraio bensì a quello di aprile 2021, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio.
Il riconoscimento delle nuove quote di REM è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno in corso. Le domande devono essere presentate all'Istituto entro il 31 luglio 2021.
Nel comunicare la finestra temporale e le indicazioni rilevanti per presentare le domande di Reddito di emergenza (REM), con il messaggio del 24 giugno, l'INPS ha specificato anche che alla data di presentazione della domanda deve essere già stata presentata una DSU ordinaria o per ISEE corrente.
Consulta il testo del decreto-legge n. 73-2021 in Gazzetta ufficiale
Reddito di emergenza
Le novità del decreto Sostegni 1
Con complessivi 1,5 miliardi di euro, la legge di conversione del dl Sostegni finanzia tre mensilità del Reddito d'Emergenza (REM), ossia marzo, aprile e maggio 2021, cui poi il Sostegni bis ha detto seguito per arrivare fino a settembre.
Inoltre, con il primo decreto Sostegni stati definiti i nuovi requisiti, gli importi e la durata del sussidio economico destinato alle famiglie italiane in difficoltà e maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19.
Le più importanti novità su questo fronte sono:
- l'aumento della soglia massima per i nuclei familiari che risiedono in un'abitazione in affitto (cresce di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE),
- l'estensione del sussidio a soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 l'indennità Naspi e Discoll.
Insieme al rinnovo del REM, la legge di conversione del decreto n. 41-2021 include anche il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza (Rdc) e la proroga del contratto dei navigator per tutto il 2021.
Consulta la legge n. 69-2021 in Gazzetta ufficiale
Cos'è il REM e a chi spetta
Il REM, introdotto dal decreto Rilancio, è una forma di sostegno straordinario destinato alle famiglie in difficoltà. Questa misura eroga, in due quote, un contributo con un valore compreso (per ciascuna quota) fra i 400 e gli 800 euro. L’importo sale a 840 euro per le famiglie dove ci sono disabili gravi e persone non autosufficienti.
Per poter accedere al reddito di emergenza i nuclei familiari devono possedere quattro requisiti obbligatori che dovranno essere dichiarati nella domanda e che saranno verificati dall’INPS. Si tratta di:
- residenza in Italia;
- un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- valore del patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10mila euro riferito all’anno precedente. Il valore aumenta di 5mila euro per ogni componente, fino ad un massimo di 20mila euro, e può essere incrementato di ulteriori 5mila euro per ogni familiare disabile presente nel nucleo;
- ISEE inferiore a 15mila euro.
ll reddito di emergenza, però, non sarà dato a quelle famiglie dove ci sono persone che percepiscono (o hanno percepito) altre forme di indennità previste dal dl Sostegni, ad esempio quella per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
Il beneficio, non sarà erogato neanche a quelle persone che hanno un contratto di lavoro dipendente (con uno stipendio lordo superiore al reddito familiare). Nel caso di lavoratori in cassa integrazione, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore (desumibile dalle denunce aziendali). Questo significa ad esempio che un lavoratore in cassa integrazione che vive da solo e nel mese di presentazione della domanda ha una retribuzione teorica superiore a 400 euro, non potrà ricevere il REM.
Il reddito di emergenza, inoltre, non spetta alle famiglie dove c’è un componente che riceve la pensione, indipendentemente dall’importo. Discorso analogo per l’assegno sociale. L’unica eccezione è rappresentata dall’assegno di invalidità.
Il REM, infine, non è compatibile con il Reddito o la Pensione di cittadinanza.
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Come richiedere il reddito di emergenza
Le domande relative alle quote riconosciute dal Sostegni bis devono essere presentate all'INPS entro il 31 luglio 2021, tramite il modello di domanda predisposto dall'Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Chiusa invece, lo scorso 31 maggio, la finestra di tempo per ottenere le quote di REM relative al Sostegni 1.
Le istanze possono essere presentate, esclusivamente online, attraverso i seguenti canali:
- Sul sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- Tramite i patronati.
La domanda deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (individuato come il richiedente il beneficio) per conto di tutto il nucleo.
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Istruzioni operative per presentare le domande
Con il messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni relative alla presentazione della domanda del Reddito di Emergenza, secondo quanto previsto dal decreto Sostegni bis. Si tratta delle quote spettanti per i mesi di di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ai nuclei familiari che, all’atto della domanda, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021. Le domande vanno presentate per via telematica dall’1° al 31 luglio 2021.
I termini per presentare domanda
Le domande di Reddito di emergenza per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, riconosciute dal decreto Sostegni bis, potranno essere presentate all’INPS dal 1° al 31 luglio 2021. Lo ha comunicato l'INPS con nota del 15 giugno 2021. I nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti potranno presentare la domanda tramite il servizio online, autenticandosi con le proprie credenziali, oppure mediante i patronati.
Incompatibilità con bonus 2.400 euro
L’indennità omnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro, prevista dal decreto Sostegni, risulta incompatibile con il solo Reddito di emergenza percepito per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Viceversa, lo stesso bonus spetta anche a chi, presentando i requisiti richiesti, ha ricevuto il REM nel corso del 2020. Lo chiarisce l'INPS con il messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021.
Calcolo importo e pagamento
Con la circolare numero 61 del 14 aprile 2021, l'INPS ha fornito le istruzioni per il calcolo dell'importo del reddito di emergenza, prorogato dal decreto Sostegni per altri tre mesi, e sulle modalità di pagamento per le mensilità di marzo, aprile e maggio.
Rilascio procedura e prime istruzioni operative
In precedenza, con il messaggio numero 1378 del 1° aprile 2021, l'Istituto ha annunciato il rilascio della procedura e ha fornito le prime istruzioni operative. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i potenziali beneficiari possono avanzare la richiesta accedendo al portale MyINPS, purchè in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida al momento della presentazione della domanda.
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