Efficienza energetica edifici - i chiarimenti del ministero
Il ministero dello Sviluppo economico fornisce nuovi chiarimenti sui requisiti minimi per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, l’utilizzo di rinnovabili e sulla redazione dell’APE.
In un documento messo a punto dal MISE vengono forniti ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 recante modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché dell’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.
Il documento, che integra le FAQ già pubblicate sull’argomento nel 2015 e nel 2016, riporta per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbio riscontrato con maggior frequenza e il relativo chiarimento. Il documento è stato predisposto con il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria del settore.
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I chiarimenti del MISE
Per quali tipologie di ampliamento è necessaria la verifica sull’H’t (il coefficiente medio di scambio termico) e quali sono i limiti sull’H’t a seconda dei casi?
Ecco la risposta del MISE: “Considerato il fatto che un ampliamento insiste su elementi edilizi facenti parte dell’involucro edilizio comportando una modifica della superficie disperdente dell’edificio, esso può, a seconda dei casi e del tipo di intervento:
- essere assimilato a edificio di nuova costruzione, qualora la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3;
- costituire una ristrutturazione importante di primo livello;
- costituire una ristrutturazione importante di secondo livello;
- rientrare nell’ambito di riqualificazione energetica.
La verifica del requisito sull’H’t è prevista per le casistiche di cui sopra.
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Alla domanda: “In caso di ampliamento superiore al 15% del volume lordo riscaldato esistente, essendo assimilato a nuova costruzione, occorre rispettare l’obbligo di installazione FER?” il MISE risponde negativamente, aggiungendo che “gli obblighi di installazione di FER sono previsti solo per gli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”.
Infine, fra le domande concernenti la redazione dell’APE, figura: “Qualora all’interno di un’unità immobiliare siano presenti una porzione laboratorio (assimilabile alla destinazione d’uso E.8) e una porzione uffici (assimilabile alla destinazione d’uso E.2), che possono essere chiaramente distinte in zone termiche, quante relazioni tecniche in fase di progetto e quanti APE è necessario predisporre?”
Il MISE risponde che “gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti a far data dal primo ottobre 2015 dovranno essere riferiti all’unità immobiliare, intesa come parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente. Ciò a prescindere dal fatto che vi siano porzioni della stessa unità immobiliare con differenti destinazioni d’uso, o che l’unità immobiliare abbia in comune gli impianti di climatizzazione e le caratteristiche di altre unità immobiliari dello stesso edificio. Si noti infatti che la suddivisione tra unità immobiliari è legata all’uso separato dal resto dell’edificio, mentre la suddivisione in zone termiche è legata ai parametri energetici di ciascuna porzione”.
E aggiunge: “In merito al caso descritto dovrà quindi essere prodotto un unico APE, contraddistinto da differenti zone termiche; l’unità immobiliare verrà classificata in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di valore del fabbisogno energetico totale di zona. Si noti tuttavia anche che per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, l’obbligo di attestazione della prestazione energetica può limitarsi alle sole porzioni di essi adibite a uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato”.
> Ministero Sviluppo Economico: chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia