Il vecchio Codice appalti resterà in vigore ancora in qualche caso. L’Anac ha appena pubblicato un comunicato che declina meglio la fase transitoria del Dlgs n. 50 del 2016.
Vengono così individuate le ipotesi nelle quali il vecchio sistema in materia di appalti è destinato a sopravvivere: in tutto sono circa una decina. Si tratta, sostanzialmente, di situazioni nelle quali non sarebbe possibile applicare le nuove regole: procedure negoziate andate deserte, accordi quadro avviati con il Dlgs n. 163 del 2006, proroghe tecniche, varianti. In questo modo viene, allora, chiarita la situazione a beneficio di molte stazioni appaltanti che, nelle ultime settimane, hanno sommerso l’Authority di quesiti.
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Resta il paletto sulle date
Il comunicato parte confermando la possibilità di applicare, in linea di principio, il vecchio Codice soltanto ai bandi pubblicati entro il 19 aprile scorso. Sono contemplate solo le forme di pubblicità previste dal sistema: Gazzetta ufficiale italiana, Gazzetta dell’Unione europea o affissione all’Albo. Chi non rispetta queste scadenze, quindi, si vedrà tagliato fuori e dovrà applicare il nuovo Codice.
Le ipotesi che fanno eccezione
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Esistono, però, una serie di casi eccezionali nei quasi il Dlgs n. 163 del 2006 è destinato a sopravvivere. Il comunicato dell’Anac li individua in maniera puntuale, facendo un elenco. Il primo caso rilevante è quello degli affidamenti aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice per i quali sia stato disposto il rinnovo del contratto. Una situazione simile è quella della ripetizione di servizi analoghi, che si affianca alle proroghe tecniche dei contratti e alle varianti per le quali non sia necessario attivare una nuova gara.
Precisazione sui Cig
Una precisazione importante arriva anche sull’emissione dei codici identificativi di gara da parte dell’Autorità, fondamentale per avviare materialmente le procedure. Per tutte queste ipotesi è prevista l’acquisizione di un nuovo Cig, ma la circostanza non incide sull’utilizzo delle vecchie regole, “in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice”.
Le procedure negoziate
Altro caso piuttosto frequente e già verificato è quello delle procedure negoziate avviate con le vecchie norme, ma che sono andate deserte a causa di offerte irregolari o inammissibili. Per le nuove convocazioni si applicheranno ancora le norme del vecchio Codice. Allo stesso modo, il sistema appena abrogato sopravviverà anche per i contratti sotto la soglia comunitaria per i quali la stazione appaltante abbia pubblicato prima del 19 aprile un avviso esplorativo, finalizzato a reperire operatori interessati.
Infine, il sistema del Dlgs n. 163 del 2006 dovrà essere usato anche per gli affidamenti diretti, le convenzioni stipulate e le procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 50 del 2016. In tutto, arriviamo a una decina di casi.
Altre precisazioni in arrivo
E questo elenco di precisazioni potrebbe non finire qui. L’Autorità, in queste ore, sta ricevendo domande da stazioni appaltanti in tutta Italia, incerte sulle regole da applicare. Così, dopo questo primo comunicato potrebbe arrivarne un altro, con l’obiettivo di precisare meglio la fase transitoria, per come è regolata dal nuovo Codice.