E’ caos sull’entrata in vigore del Codice appalti. Il Dlgs n. 50 del 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 19 aprile, è stato immediatamente oggetto di un caso.
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Non è chiaro, infatti, a quali bandi di gara sarà possibile applicarlo. L’Anac e il Ministero delle Infrastrutture, con una prima interpretazione, avevano piazzato l’asticella proprio il 19 aprile. In seguito a una serie di contestazioni, però, il termine è stato spostato al 20 aprile. Anche se il caso, a guardare i dubbi degli operatori e nonostante gli interventi dell’Authority, non pare ancora chiuso.
Le ragioni del caos
Il problema nasce, nella sostanza, dal fatto che il Codice, per rispettare le indicazioni delle direttive europee, è andato in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione: quindi, il 19 aprile. Il testo, però, è stato pubblicato solo nella serata del 19 in Gazzetta ufficiale. Quindi, anche volendo, i bandi pubblicati quel giorno non avrebbero potuto rispettare le sue indicazioni.
Il primo comunicato dell'Anac
Questo pasticcio è stato sciolto con un primo comunicato dell’Autorità anticorruzione, arrivato ormai una settimana fa. Nel documento si adottava una linea durissima: il Codice si applica a partire dal 19 aprile. In questo modo sono finiti fuorilegge tutti i bandi da quel giorno in poi, approvati in contrasto con le nuove norme. L’effetto pratico è che dovranno essere ricompilati e ripubblicati. E questo potrebbe comportare ritardi anche lunghi nei casi più complessi, come quelli di appalto integrato (adesso vietato).
Le proteste degli operatori
Davanti a quella decisione, nei giorni successivi, sono arrivate le proteste di operatori, stazioni appaltanti e imprese: tutti insieme contestavano un passaggio troppo brusco al nuovo sistema. E la notizia è che, dopo le indicazioni della prima ora, è arrivato un netto cambio di direzione, con un nuovo comunicato dell’Autorità anticorruzione.
La nuova interpretazione
Nel documento si spiega che “numerose stazioni appaltanti hanno evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile”. Di fatto, come detto, questo creava un effetto retroattivo di qualche ora.
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Il parere dell'Authority
“Nell’esprimersi su tali ulteriori richieste di parere - si prosegue - l’Autorità, sentita anche l’avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all’articolo 11 delle preleggi al codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile”.
Salvi i bandi dal 20 aprile
Chi ha pubblicato i bandi il 19 non poteva conoscere il contenuto del Codice. E, per questo, è necessario aprirgli una finestra, consentendogli di utilizzare ancora le vecchie regole, almeno per quella giornata. “Per essi - conclude l’Authority - continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del Dlgs 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016”.
Le possibili conseguenze
Insomma, il nuovo Codice parte nel peggiore dei modi. Anche perché non è certo che la nuova interpretazione lasci tutti al riparo. E’ possibile, infatti, che qualche amministrazione decida di seguire la linea indicata nel primo comunicato dell’Anticorruzione. E, ancora, ci sono altre Pa che fanno riferimento alla data di invio dei bandi alla Gazzetta, non alla loro pubblicazione, come prescritto dalle direttive europee. Il termine a partire dal quale si utilizzano le nuove regole, insomma, potrebbe essere ancora oggetto di qualche discussione o, addirittura, di ricorsi.