Gli Stati membri non possono erogare Aiuti di Stato prima che questi siano stati notificati alla Commissione europea e da questa autorizzati, altrimenti vengono considerati illegali. E' quanto stabilisce l'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Sia l'esecutivo comunitario che i giudici nazionali provvedono a mettere in atto le relative azioni di controllo.
In caso, infatti, di aiuti concessi senza preventiva notifica, da un lato, i giudici nazionali hanno la facoltà di ordinare il recupero degli aiuti illegali e/o dei relativi interessi e stabilire il risarcimento dei danni (o adottare misure provvisorie); dall'altro, la Commissione ha la possibilità di considerare gli aiuti incompatibili con le norme sostanziali comunitarie in materia e l’obbligo di ingiungere agli Stati membri di recuperare immediatamente ed effettivamente gli aiuti illegali e incompatibili.