Lo prevede il decreto Aiuti quater (dl n. 176-2022), in vigore dal 19 novembre dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, che va ad innalzare da 600 a 3mila euro il limite del bonus esentasse, utilizzabile anche per i costi relativi alle utenze domestiche di acqua, gas ed elettricità.
Superbonus, bollette e carburante: le misure del decreto Aiuti bis
Le novità introdotte dal decreto-legge Aiuti quater (dl n. 176-2022) vanno a modificare le disposizioni del dl Aiuti bis (dl n. 115-2022) sui fringe benefit per venire incontro alle esigenze dei lavoratori dipendenti in smart working, che devono fare i conti con il caro bollette.
Smart working e welfare aziendale: bonus contro il caro energia
- Dl Aiuti 4: caro bollette, bonus 3mila euro per i lavoratori dipendenti
- Dl Aiuti 2: bonus 600 euro esteso alle utenze domestiche
Dl Aiuti 4: caro bollette, bonus 3mila euro per i lavoratori dipendenti
Per contrastare gli effetti negativi legati al caro bollette, il dl Aiuti quater aumenta da 600 a 3mila euro, per l’anno 2022, il limite del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti.
Si tratta del secondo aumento: il decreto Aiuti bis, infatti, aveva già innalzato da 258,23 euro a 600 euro la soglia di esenzione.
Inoltre, con il dl Aiuti bis era già stato ampliato il campo di applicazione dell’agevolazione, che ora include anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Consulta il decreto-legge Aiuti quater (dl n. 176-2022), Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2022
Dl Aiuti 2: bonus 600 euro esteso alle utenze domestiche
E' stata l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, a chiarire l’ambito applicativo dell’articolo 12 del decreto Aiuti bis (decreto-legge n. 115-2022), che per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
L'articolo 12 del dl Aiuti bis dispone che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro.
In sostanza, per il 2022, oltre all’innalzamento del limite – da 258,23 euro a 600 euro – del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Ambito applicativo
Con la circolare n. 35-2022, l’Agenzia delle entrate ha precisato che rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Tali benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Allargamento del benefit alle utenze domestiche
Per il solo 2022, il decreto Aiuti bis ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.
Al riguardo la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
In tutti i casi, il benefit in parola spetta solo per la parte effettivamente rimasta a carico del beneficiario e senza possibilità di usufruirne due volte.
Disciplina fiscale
Come evidenziato nelle relazioni illustrativa e tecnica riguardanti il decreto Aiuti bis, la disciplina applicabile ai fringe benefit per il 2022 è quella dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in quanto la deroga a tale comma, introdotta dall’articolo 12 del dl n. 115-2022, riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
Ambito temporale: il principio di cassa allargato
La circolare in esame precisa, inoltre, che atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono (principio di cassa allargato), e che le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nel corrente anno.
Documentazione da conservare
Spetta al datore di lavoro acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir.
Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso altri datori di lavoro.
Rapporto con bonus carburante
L’articolo 12 del decreto Aiuti bis costituisce, per il solo anno 2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del Dl n. 21/2022.
Al riguardo, la circolare in commento precisa che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il superamento delle soglie massime previste per il bonus carburante (200 euro), comporta la tassazione ordinaria dell’intero importo erogato, sulla base della disciplina dell’articolo 51, comma 3, del Tuir. Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit.
In considerazione di ciò, l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, riportata nella circolare n. 27/2022, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria.
In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e autonomi limiti fissati dalle due norme in commento (600 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del Tuir e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.
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