Ok di Bruxelles al Fondo per imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina

|Novità|03 maggio 2022

Fondo imprese guerra UcrainaPrevisto dalla legge di conversione del decreto Aiuti (dl n. 50-2022), il Fondo stanzia 120 milioni di euro a sostegno delle aziende che hanno subito un calo del fatturato a seguito del conflitto. Le piccole e medie imprese appartenenti ai settori maggiormente colpiti dalla crisi hanno tempo fino alla fine del mese per richiedere i contributi.

Bonus, ristori e garanzie: tutte le misure del decreto Aiuti 

Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina è rivolto alle aziende che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Il 17 novembre 2022, la Commissione UE ha approvato il regime d'aiuto, in linea con il Quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato.

Come funziona il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina?

Sulla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre, è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità attuative del Fondo che - a seguito del trasferimento di 10 milioni di euro per favorire la partecipazione delle imprese italiane alle fiere internazionali - ha visto ridursi il budget a disposizione, da 130 milioni a 120 milioni di euro.

Il Fondo è rivolto alle piccole e medie imprese - diverse da quelle agricole - appartenenti a 26 settori economici maggioramente colpiti dalla guerra, inseriti nell’allegato alla comunicazione della Commissione UE del 23 marzo 2022 sul "Quadro temporaneo per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina":

   Codice NACE  Descrizione
 1  14.11   Confezione di abbigliamento in pelle
 2  24.42  Produzione di alluminio
 3  20.13  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
4 24.43 Produzione di zinco, piombo e stagno
5  17.11  Fabbricazione di pasta-carta
6  07.29  Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi
7  17.12  Fabbricazione di carta e di cartone
8  24.10  Attività siderurgiche
9  20.17  Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
10  24.51  Fusione di ghisa
11  20.60  Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
12  19.20  Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
13  24.44  Produzione di rame
14  20.16  Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
15  13.10  Preparazione e filatura di fibre tessili
16  24.45  Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
17  23.31  Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
18  13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario 
19  23.14  Fabbricazione di fibre di vetro
20 20.15   Fabbricazione di concimi e di composti azotati
21  16.21  Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
22  23.11  Fabbricazione di vetro piano
23  23.13  Fabbricazione di vetro cavo
24    I seguenti sottosettori del settore dei gas industriali (20.11):
  20.11.11.50
20.11.12.90
Idrogeno
Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici
25    I seguenti sottosettori del settore della fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (20.14):
  20.14.12.13
20.14.12.23
20.14.12.25
20.14.12.43
20.14.12.45
20.14.12.47
20.14.12.50
20.14.12.60
20.14.12.70
20.14.12.90
20.14.23.10
20.14.63.33
20.14.63.73
20.14.73.20
20.14.73.40
Cicloesano
Benzenici
Toluene
o-Xilene
p-Xilene
m-Xilene e miscele di isomeri dello xilene
Stirene
Etilbenzene
Cumene
Altri idrocarburi ciclici
Glicole etilenico (etandiolo)
2,2-Ossidietanolo (dietilenglicole)
Ossirano (ossido di etilene)
Benzolo (benzene), toluolo (toluene) e xilolo (xileni)
Naftalene e altre miscele di idrocarburi aromatici (esclusi benzolo, toluolo, xilolo)
26    I seguenti sottosettori del settore della lavorazione di minerali non metalliferi n.c.a. (23.99):
  23.99.19.10 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

Per accedere al contributo a fondo perduto le imprese devono possedere tre requisiti:

  • aver realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • aver registrato un aumento di almeno il 30% del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 l'aumento del costo è rapportato al corrispondente periodo dell'anno 2021)
  • aver subito nel corso del trimestre antecedente l'entrata in vigore del decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Come per i ristori previsti dai decreti Covid adottati negli ultimi tre anni, anche in questo caso il contributo sarà calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore all'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019:

  • 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 fino a 5 milioni di euro
  • 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 da 5 milioni di euro  a 50 milioni di euro

Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all'anno 2021; i contributi non potranno superare la soglia massima di 400mila euro per beneficiario.

Il 10 novembre sono scattati i termini per l'invio delle richieste di contributo; c'è tempo fino alle 12:00 del 30 novembre 2022 per fare domanda. L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio.

Consulta il decreto MISE del 09.09.2022, Gazzetta ufficiale n. 255 del 31.10.2022

Legge n. 91-2022 conversione del dl 50-2022

Testo del decreto-legge n. 50-2022 coordinato con la legge di conversione n. 91-2022