Via libera al social bonus per chi sostiene gli enti del Terzo settore
È tutto pronto per l'avvio del social bonus. Con il decreto del Ministero del Lavoro pubblicato il 14 luglio in Gazzetta Ufficiale sono state definite le regole del credito d'imposta sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti del Terzo settore impegnati nel recupero di immobili inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. Ecco a chi spetta e come richiederlo.
Cos'è il Codice del Terzo Settore
In particolare, il decreto del 23 febbraio 2022 definisce il regolamento per l'attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d'imposta social bonus, aggiungendo un nuovo tassello verso la completa attuazione del Codice del Terzo Settore (dlgs 117-2017).
Sostegno al Terzo settore, a chi spetta il Social Bonus?
In attuazione dell'articolo 81 del dlgs 117-2017, il decreto stabilisce che possono usufruire del social bonus "le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato".
L'incentivo è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di enti del Terzo Settore da persone fisiche, mentre l'intensità scende al 50% per quelle effettuate da enti o società.
Il provvedimento specifica inoltre che le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Quanto alle modalità di fruizione, il tax credit è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del credito d’imposta a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il bonus è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, presentando il "modello F24" mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
Con apposita risoluzione, la stessa Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta e definirà le istruzioni per la compilazione del "modello F24". Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ciascun ente proponente deve presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - l’istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.
Gli enti del Terzo settore beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare trimestralmente al dicastero l'ammontare delle somme ricevute nel trimestre di riferimento e provvedere a rendere pubbliche sia le erogazioni ricevute che destinazioni di utilizzo.
Chi sono gli enti del Terzo settore?
Tra i vari interventi compresi dalla riforma, il Codice del Terzo Settore stabilisce la definizione di "ente del Terzo settore". Nella categoria rientrano:
- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Non sono enti del Terzo settore, invece, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165-2001, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonchè gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.
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