Reddito di libertà, in arrivo nuove risorse per le donne vittime di violenza

|Novità|25 novembre 2021

Reddito di libertà donne vittime di violenza - Foto di Tima Miroshnichenko da PexelsCon la legge di Bilancio 2024 viene finanziato in modo strutturale il reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. A disposizione 10 milioni di euro per il prossimo anno.

Manovra, guida alle principali misure della legge di bilancio 2024

Istituito nel 2021, dal prossimo anno diventa strutturale il Reddito di libertà, la misura di sostegno economico volta a favorire l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà seguite dai centri antiviolenza.

Nel dettaglio, è stato stabilito un rifinanziamento permanente del Fondo relativo al sussidio, con risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 e pari a 6 milioni annui a decorrere dal 2027.

La nuova liquidità in arrivo verrà ripartita tra le regioni secondo criteri definiti con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In attesa delle nuove istruzioni operative, ecco le indicazioni ora in vigore per l'erogazione del contributo mensile riconosciuto per un periodo massimo di un anno alle donne vittime di violenza e le modalità di contabilizzazione.

Violenza di genere: chi può richiedere il reddito di libertà?

Il reddito di libertà, di importo massimo pari a 400 euro mensili pro capite per un anno, può essere richiesto dalle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

Il contributo è concesso alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l'indipendenza economica, in base alle dichiarazioni fornite dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.

Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei figli minori.

L'aiuto è compatibile con altri strumenti di sostegno come assegno di inclusione, Naspi, cassa integrazione guadagni e assegni per il nucleo familiare. Gli importi sono inoltre esenti dall’IRPEF, dal momento che sono erogati da un ente pubblico a titolo assistenziale.

Come ricevere il sussidio

Nel biennio 2021-2022 la domanda doveva essere presentata dalle donne interessate, direttamente o tramite delegato o rappresentante legale, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare n. 166-2021. 

L’accredito delle somme avviene tramite conto, intestato alla richiedente, dotato di IBAN, quale conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata. 

Nel corso della fase di acquisizione della domanda, il servizio svolge in automatico dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti, consentendo, al termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata.

La prenotazione delle somme tiene conto della data di acquisizione dei dati da parte dell’INPS. 

Dopo la trasmissione della domanda viene effettuata un’istruttoria automatizzata per verificare la disponibilità degli importi da erogare e la titolarità del conto corrente indicato nella fase di presentazione della domanda. Al termine di questa fase viene fornito uno dei seguenti esiti della domanda:

  • accolta in pagamento;
  • non accolta per insufficienza di budget;
  • accolta in attesa di IBAN, nel caso in cui la verifica della titolarità del conto dia esito negativo.

Tale esito è comunicato ai Comuni ma anche alla persona interessata, attraverso l’email o il recapito telefonico fornito in sede di compilazione della domanda. 

Oltre alla fase di acquisizione, sul sito INPS sono presenti anche le seguenti funzioni:

  • consultazione delle domande inserite, in cui la ricerca può avvenire per codice fiscale o per nominativo;
  • annullamento delle domande presentate;
  • rettifica dell’IBAN.

In particolare, la funzione di annullamento delle domande va utilizzata nell’ipotesi di errori di compilazione ed è disponibile dopo breve tempo dall’inserimento delle domande in procedura e, comunque, non oltre il termine in cui le stesse domande sono state inviate al sistema di pagamento.

Per quanto riguarda la funzione di rettifica dell’IBAN, nel caso in cui la verifica della titolarità del conto corrente dia esito negativo, sarà inviata una notifica ai contatti del richiedente indicati in fase della domanda. L’IBAN può essere modificato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’INPS all’interessata, per tramite del Comune di riferimento.

Tutti i chiarimenti dell'INPS

Con il messaggio n. 3363 del 13 settembre 2022, l'INPS ha stabilito l'ulteriore finanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Grazie alla disponibilità di nuovo budget per il 2021 e 2022 saranno liquidate le domande già accolte e lavorate quelle presentate a seguire.

Con il messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022 l'Istituto ha definito le modalità per il rifinanziamento del reddito di libertà con risorse regionali o provinciali.

Con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 l'INPS ha chiarito che le domande per ottenere il Reddito di libertà presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno scartate a fine anno, ma saranno rivalutate in caso di disponibilità di risorse nel 2022.

Con il messaggio n. 4132 del 24 novembre 2021 l'INPS ha rilasciato la procedura telematica di acquisizione delle domande da parte dei Comuni. È stato allegato al documento di prassi il modello da utilizzare per la richiesta, che dovrà essere accompagnata dalla certificazione dei requisiti d’accesso alla misura. 

Con la circolare n. 166 dell'8 novembre 2021, l’Istituto aveva fornito le istruzioni per la presentazione della domanda e le modalità di pagamento.

Il provvedimento è conseguente alla ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, nato grazie all'incremento di 3 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, introdotto dal decreto Bersani (decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006).

Il budget a disposizione è stato ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai dati Istat al 1° gennaio 2020 riferiti alla popolazione femminile - residente nei comuni di ciascuna regione - appartenente alla fascia di età 18-67 anni, secondo la tabella allegata al DPCM del 17 dicembre 2020. I fondi sono stati quindi trasferiti all'INPS dal Dipartimento per le pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole Regioni, entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti.

I criteri di ripartizione del Fondo e i requisiti dell’agevolazione sono stati stabiliti dal DPCM 17 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2021