
Da oggi scattano alcune delle novità previste per il Modello unico digitale dell’edilizia (MUDE), ovvero la piattaforma informatica utilizzata per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016.
Dal 3 settembre, infatti, i professionisti impegnati nella richiesta del contributo ricostruzione (RCR) per i danni lievi, possono utilizzare il nuovo modulo RCR.
Si tratta di un primo aggiornamento della modulistica MUDE, che mira ad eliminare alcuni disallineamenti con il pregresso corpo normativo e a recepire le innovazioni nel frattempo intercorse, con particolare riferimento all’ordinanza n. 100 per il modulo RCR danni lievi.
I prossimi aggiornamenti del MUDE
Quello di oggi è solo il primo di una serie di interventi finalizzati a diffondere i nuovi quadri informativi relativi all'ordinanza n. 100. Il Commissario al sisma, infatti, rende noto che seguiranno altri aggiornamenti, come quelli che interessano:
- La modulistica riguardante le richieste per i danni gravi;
- La semplificazione della modulistica per gli stati di avanzamento lavori;
- L’estensione della possibilità di effettuare varianti anche in corso d’opera (ossia intra SAL);
- Il recepimento, nella piattaforma, dell’intero Allegato 1 dell’ordinanza 100 e la possibilità di effettuare contestualmente il calcolo del contributo senza dovere ricorrere ad uno strumento di calcolo esterno.
Si tratta di novità che richiederanno alcune settimane di lavoro. “Pertanto - comunicano dalla struttura del Commissario - le innovazioni che verranno introdotte, saranno segnalate per tempo”.
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Novità per la piattaforma dei professionisti del Centro Italia
Sempre da oggi 3 settembre, sarà disponibile anche il nuovo servizio di “gestione delle iscrizioni all’elenco speciale e delle registrazioni contratti” sulla piattaforma dei professionisti del Centro Italia.
Da oggi, infatti, il servizio racchiuderà in un'unica interfaccia:
- La funzione di modifica dei dati di iscrizione all’elenco speciale dei professionisti;
- L’elenco dei contratti registrati in piattaforma dal professionista;
- Una nuova funzione di conteggio dei contratti registrati suddivisi tra danni gravi e danni lievi;
- Una nuova funzione di modifica del contratto registrato;
- Una nuova funzione di segnalazione del completamento del contratto, al fine di contabilizzare esclusivamente i contratti contemporaneamente attivi così come previsto dalla precedente innovazione normativa.
Le semplificazioni previste dall’ordinanza 100-2020
Le novità che riguardano la modulistica per il MUDE e che sono state introdotte a partire dal 3 settembre, fanno capo alla più ampia opera di semplificazione delle procedure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, introdotta dall’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020.
L’ordinanza - lo ricordiamo - si applica nel caso di interventi su uno o più edifici a destinazione residenziale e produttiva per:
- La riparazione dei danni lievi;
- La riparazione dei danni gravi, compresi gli interventi che prevedono demolizione e ricostruzione;
- Le relative varianti.
Un campo d’azione fondamentale per la ripartenza dei territori colpiti dal sisma e per sul quale adesso l’ordinanza interviene:
- Definendo una nuova procedura per ottenere i contributi pubblici alla riparazione degli immobili danneggiati dal sisma;
- Prevedendo tempi certi per tutti i passaggi del procedimento;
- Stabilendo i compiti di ciascun attore della ricostruzione;
- Semplificando l'attività dei professionisti abilitati, che possono asseverare le conformità del progetto e determinare il contributo concedibile.
Per quanto riguarda la PA, inoltre, l’ordinanza prevede che gli Uffici Speciali facciano i controlli preventivi e successivi alla concessione del contributo. Inoltre il testo dà tempistiche chiare sulle procedure in mano agli enti:
- Prevedendo che i comuni accertino le conformità entro tempi stabiliti;
- Limitando i casi in cui è richiesto il parere della Conferenza regionale per ottenere le autorizzazioni.
Semplificazioni fondamentali per la ricostruzione, insomma, ma che si applicano solo in presenza di due condizioni. La prima riguarda i limiti di importo: 600mila per interventi su edifici singoli con danni lievi; 2 milioni per edifici singoli con danni gravi; 7,5 milioni per interventi unitari obbligatori o volontari Indipendentemente dal livello operativo.
La seconda, invece, interessa lo status dell’edificio che deve essere legittimo (in termini di volumi, sagoma e finiture esterne preesistenti) e non deve essere interessato da procedimenti amministrativi inerenti a condoni o sanatorie non definiti.