Sisma 2016: sicurezza cantieri da Covid-19 e velocizzazione pratiche

|Novità|03 settembre 2020

Il Commissario alla Ricostruzione ha emanato quattro nuove Ordinanze per semplificare le procedure, mettere in sicurezza i cantieri dal rischio contagio Covid-19, individuare alcune deroghe sull’urbanistica e delegare parte delle istruttorie ai Comuni. 

Sisma 2016, ricostruzione: ok all'ordinanza su autocertificazione

Il 30 aprile il Commissario Giovanni Legnini ha raggiunto un’intesa con i Governatori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per rendere più veloci i lavori di ricostruzione delle aree colpite dal sisma, senza derogare però alle esigenze di sicurezza nei cantieri anche alla luce del rischio contagio causato dalla pandemia.

I contenuti dell’accordo siglato in Cabina di regia sono stati suddivisi in quattro ordinanze, ognuna delle quali tocca un aspetto specifico per accelerare la ricostruzione.

L’Ordinanza per la semplificazione

Con l’Ordinanza n. 100-2020 è stata attuata una semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definendo anche i limiti di importo e le modalità per presentare le domande di contributo.

In particolare l’Ordinanza ha stabilito tempi certi per le pratiche e per la concessione del contributo, che adesso non potranno più superare i 70 giorni nei casi più semplici e i 130 giorni al massimo nei casi più complessi. Un intervento, insomma, che mira a risolvere uno dei problemi più sentiti, quello cioè dei tempi delle pratiche che oggi si attestano mediamente sui 337 giorni nelle Marche, 281 in Lazio, 258 in Abruzzo e 203 giorni in Umbria.

L’Ordinanza inoltre stabilisce:

  • La definizione puntuale dei compiti di professionisti, Comuni, uffici speciali, conferenze di servizio, con la previsione di disposizioni mirate a rafforzare l’effettività degli impegni (come il dovere d’ufficio di partecipazione alle riunioni, il principio di leale collaborazione tra progettisti, Comuni e Usr, le conseguenze in caso di silenzio inadempimento, l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Commissario);
  • La certificazione e asseverazione dei progetti allegati alle domande di contributo e di diversi altri adempimenti con l’utilizzo della Scia da parte dei tecnici abilitati, che vengono qualificati come incaricati di un servizio di pubblica utilità, e ai quali si riconosce un aumento delle parcelle.

Con la nuova Ordinanza, insomma, lo Stato torna a fare il suo mestiere, non più quello di ingegnere, bensì quello di controllore ed erogatore. L’attività degli Uffici, infatti, che finora è stata assorbita in prevalenza dall’istruttoria delle pratiche, sarà concentrata invece sui controlli preventivi (1 domanda su 5 a estrazione), e successivi al contributo. Si prevede che i controlli riguarderanno almeno un terzo delle pratiche.

Le nuove procedure semplificate per la presentazione delle pratiche si applicheranno alla gran parte dei progetti di ricostruzione, cioè a tutti gli interventi di importo:

  • Fino a 600 mila euro per il danno lieve;
  • 2 milioni di euro per il danno grave alle singole unità immobiliare;
  • 7,5 milioni di euro per gli aggregati volontari o obbligatori.

Di conseguenza il professionista abilitato assume d’ora in avanti la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità e nella richiesta di contributo attesta la conformità edilizia del progetto attraverso la Scia, la conformità urbanistica, l’importo concedibile. Per questo tipo di interventi viene riconosciuta ai professionisti una maggiorazione dei compensi, che salgono al 12,5% per lavori fino a 500 mila euro, al 10% per quelli fino a 2 milioni, al 7,5% per quelli oltre i 2 milioni, cioè i livelli massimi previsti dalla legge sul sisma.

Quanto alle tempistiche, ai controlli e alla divisione del lavoro, l’Ordinanza stabilisce:

  • Che, dal momento della presentazione della domanda, l’Ufficio Speciale e i Comuni procedono parallelamente. L’Usr verifica la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e la documentazione e di norma procede entro 60 giorni ad adottare la proposta di contributo. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 90 giorni se le domande sono sottoposte alla verifica preliminare. I termini possono essere sospesi una sola volta e per un massimo di 30 giorni;
  • I controlli dell’Ufficio sono effettuati a campione e sono di tipo preventivo (sul 20% delle domande presentate) e successivo alla concessione del contributo (in misura del 10%). In ogni caso gli Usr possono sempre procedere ai controlli nel corso dei lavori.
  • Se invece a causa del sisma o per motivi di forza maggiore il titolo edilizio dell’edificio per cui si richiede il contributo non è più disponibile, il professionista può limitarsi ad accertare la conformità dell’intervento proposto all’edificio preesistente al sisma. In questo caso si esprime la Conferenza regionale, sempre sulla legittimità del vecchio edificio e l’assenza di vincoli di inedificabilità. La partecipazione dei componenti alla Conferenza, che ha 30 giorni di tempo per esprimersi, è definita esplicitamente dovere d’ufficio;
  • Infine per i beni di interesse paesaggistico e tutti gli interventi già esentati dalla normativa, non viene richiesta l’autorizzazione, e dunque non è necessario il passaggio nella Conferenza.

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L’Ordinanza che stanzia 30 milioni per la sicurezza dei luoghi di lavoro, anche contro il Coronavirus

Con l’Ordinanza n. 98 del 30 aprile 2020, invece, il Commissario Legnini mette mano ai contributi Inail per la messa in sicurezza degli immobili produttivi, definendo nuove modalità e nuovi criteri per la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese.

In particolare l’Ordinanza si rivolge ai fondi stanziati dall’Inail nel 2017 per finanziare gli interventi per la sicurezza dei luoghi di lavoro che finora sono stati utilizzati solo in minima parte. 

In tale contesto, quindi, i contributi possono essere richiesti per due tipologie di interventi:

  • Quelli che mirano a garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aziende che operano nei territori interessati dal sisma; 
  • Quelli che intendo assicurare, invece, il contenimento del contagio da Covid-19 nei cantieri ubicati all’interno delle aree interessate dal sisma. 

Per quanto riguarda i fondi, l’Ordinanza stabilisce che:

  • 20 milioni sono destinati a coprire fino al 100% delle spese effettuate, fino a un massimo di 10mila euro, per le dotazioni di sicurezza sanitaria nei cantieri della ricostruzione;
  • 10 milioni sono riservati, invece, a coprire fino all’80% delle spese fatte da tutte le aziende del cratere per interventi di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

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L’Ordinanza per i Comuni più colpiti: verso le deroghe urbanistiche per ricostruire

Con l’Ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020, inoltre, Legnini ha definito un primo elenco di Comuni “maggiormente colpiti” dal sisma del 2016, dove la ricostruzione potrà avvenire attraverso i “Piani Straordinari di Ricostruzione” e dunque anche con una serie di deroghe alla normativa urbanistica.

I Comuni inseriti nell’elenco sono in tutto 44 e sono stati individuati in base ad una serie di criteri, tra cui: l’incidenza delle abitazioni inagibili, degli sfollati, delle Sae, dei Cas, dell’intensità macrosismica. Non si tratta comunque di un elenco chiuso, visto che potrà essere sempre aggiornato dal Commissario con ordinanze successive.

Per quanto riguarda i prossimi step, l’Ordinanza prevede che entro la fine di giugno il Commissario emani le Linee Guida della ricostruzione nei Comuni maggiormente colpiti che:

  • Dovranno definire le caratteristiche e i contenuti dei Piani Straordinari di ricostruzione, tenendo conto di alcuni principi (tra cui la conformità al preesistente degli edifici da realizzare per quanto riguarda collocazione, ingombro, configurazione degli esterni);
  • Individueranno anche le deroghe ai parametri urbanistici, come indici di edificabilità, altezze degli edifici e altezze utili interne, vincoli, limiti di sagoma.

L’Ordinanza che delega ai Comuni l’istruttoria per i contributi

Infine con l’Ordinanza n. 99 del 30 aprile 2020 sono stati definiti le modalità ed i criteri per lo svolgimento da parte dei Comuni della istruttoria per le concessioni di contributo e di tutti i conseguenti adempimenti.

In particolare viene messo a punto un meccanismo attraverso cui gli Uffici Speciali per la Ricostruzione potranno delegare ai Comuni - che ne hanno fatto richiesta - le istruttorie delle pratiche di contributo per la riparazione dei danni agli immobili.

Ad oggi si tratta in tutto di 17 Comuni (sui 138 del cratere): 5 in Umbria e 12 in Abruzzo.

Due Ordinanze in GURI

Le ultime novità per i territori colpiti dal sisma non si limitano però alle nuove quattro ordinanze emanate dal neo-Commissario Legnini.

Sulla GURI del 30 aprile, infatti, sono state pubblicate anche due ordinanze del predecessore di Legnini, Piero Farabollini, datate 24 gennaio 2020. Si tratta in particolare de:

  • L’Ordinanza n. 90 che si concentra sui ruderi ed edifici collabenti, individuando i criteri per l'individuazione e le modalità di ammissione al contributo dei collabenti vincolati e approva anche le Linee guida e la modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018;
  • L’Ordinanza n. 85 che dispone la modifica di una serie di vecchie ordinanze (la 4-2016, la 13-2017 e la 19-2017) e proroga i termini stabiliti dall'ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018 (quella contenente le misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dal terremoto), stabilendo che i titolari di imprese agricole e zootecniche possono presentare all’USR domanda di contributo fino al 30 giugno 2020.

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