Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per il diritto di prestito pubblico - D.M. 8 agosto 2024, n. 260. Obiettivo Il decreto regolamenta le modalità di accesso, utilizzazione e rendicontazione del Fondo per il diritto di prestito pubblico di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, istituito presso il Ministero della cultura. Il compenso per il diritto di prestito è riferito agli esemplari a stampa, ai fonogrammi e ai videogrammi prestati dalle biblioteche e dalle discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche delle università e delle scuole di ogni ordine e grado. Beneficiari e interventi ammissibili Possono accedere al Fondo le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per ciascuno degli ambiti individuati nel decreto. Le quote corrisposte potranno essere utilizzate per vari scopi. Tra queste, le aree tematiche sulle quali è possibile proporre progetti senza fini di lucro finanziabili con il Fondo sono le seguenti: promozione e sostegno di autori, traduttori, artisti, interpreti ed esecutori; iniziative volte alla promozione di attività a favore della conoscenza del diritto d’autore e al rispetto della legalità; sostegno...
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