Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945. Il Fondo è previsto dall'art. 43 del DL 36 2022 (Decreto-legge recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»). (Decreto del 28.06.2023). Obiettivo È a carico del Fondo, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell’atto di transazione di cui al comma 1, lettera b) (vedi oltre) e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall’avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Beneficiari Hanno diritto di accedere al Fondo i soggetti vittime di crimini di guerra e contro l’umanità che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il...
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