Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES), a valere sull'articolo 5 del DL 91/2017. Obiettivo L'articolo 5, comma 2 del D.L. 91/2017, ha esteso il Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015 e successive modificazioni), anche agli investimenti realizzati nelle zone economiche speciali (ZES), in misura potenziata. L’elenco dei Comuni, o delle loro porzioni, che costituiscono le singole ZES è rinvenibile al seguente riferimento www.agenziacoesione.gov.it/zes-zone-economiche-speciali/. Beneficiari L’incentivo si applica ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l’adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali. Sono escluse le imprese in difficoltà; le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche e nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo nonché nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura. Interventi ammissibili Il Credito d’imposta ZES si applica agli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale ed entro il...
EVENTI E FORMAZIONE
PNRR: Il sistema di gestione e controllo, focus su ammissibilità della spesa e rendicontazione
La componente tecnica nei progetti finanziati con Fondi UE
Call Erasmus 2025: analisi specifiche dei documenti e predisposizione progetti
ReGiS: Il sistema unico di monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRRv