Fondi di Garanzia a favore delle PMI - L. 662/96 e L. 266/97

|Nazionali|05 marzo 2007

L'obiettivo dei fondi è favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di garanzie:

  • garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e S.F.I.S.);
  • controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia;
  • cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).

Beneficiari
Possono richiedere le garanzie i seguenti soggetti:

  • piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie;
  • consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.

I soggetti beneficiari devono risultare economicamente e finanziariamente sani e non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane. Sono previste esclusioni per i settori della siderurgia, dell'industria carbo

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