L'obiettivo dei fondi è favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di garanzie:
- garanzia diretta: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari e S.F.I.S.);
- controgaranzia: garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e di altri fondi di garanzia;
- cogaranzia: garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).
Beneficiari
Possono richiedere le garanzie i seguenti soggetti:
- piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie;
- consorzi e società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91., n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge.
I soggetti beneficiari devono risultare economicamente e finanziariamente sani e non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane. Sono previste esclusioni per i settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.
La richiesta della garanzia diretta a favore dei suddetti soggetti viene effettuata da:
- banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n.